Sanzione ex art 34 DPR 380/2001 e costo di produzione attualizzato (TAR Lombardia n. 3082 del 08.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria sostitutiva della demolizione prevista dall’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 si determina applicando il costo di produzione ancorato al momento di adozione del provvedimento sanzionatorio e attualizzato secondo gli indici ISTAT del costo di costruzione, non già al momento di realizzazione dell’abuso. In caso di accoglimento dell’istanza di fiscalizzazione, la motivazione dell’atto non deve giustificare la scelta di sanzionare, ma solo esplicitare gli elementi estimativi utilizzati. La superficie convenzionale va calcolata secondo i parametri e gli indici edilizi del Piano delle Regole comunale, che prevalgono sul criterio del 25% previsto dall’art. 13, lett. d), legge n. 392/1978 per le pertinenze.
Il Fatto
I proprietari di un immobile nel Comune di Uboldo hanno impugnato la determinazione con cui il Responsabile dell’Area Edilizia Privata e Urbanistica, accogliendo l’istanza di fiscalizzazione presentata in luogo della demolizione già ordinata, ha quantificato la sanzione dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001 in poco meno di 43.000 euro.
I ricorrenti hanno contestato il difetto di motivazione, il criterio di calcolo del costo di produzione riferito all’anno di esecuzione dell’abuso e il metodo di determinazione della superficie convenzionale del sottotetto, che a loro avviso andava computato al 25% ai sensi dell’art. 13, lett. d), legge n. 392/1978. Con motivi aggiunti hanno gravato il successivo provvedimento che ha elevato l’importo complessivo a oltre 60.000 euro, reiterando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo, perché il provvedimento originario è stato sostituito dall’atto successivo impugnato con i motivi aggiunti, sui quali si è concentrato l’interesse della parte. Nel merito ha comunque respinto entrambi i gravami.
Quanto al dedotto difetto di motivazione, il Collegio ha osservato che, in caso di accoglimento dell’istanza di fiscalizzazione, l’Amministrazione non deve giustificare alcuna scelta tra demolizione e sanzione, ma solo determinare l’importo secondo il criterio dell’art. 34, comma 2, d.P.R. n. 380/2001. L’atto impugnato indicava con chiarezza gli elementi estimativi adottati e assolveva quindi all’onere motivazionale.
Il secondo motivo è stato respinto sul rilievo che il costo di produzione va ancorato al momento di adozione della sanzione, con applicazione delle tariffe vigenti, e non a quello della realizzazione dell’abuso: diversamente, l’autore dell’illecito edilizio trarrebbe un vantaggio dal decorso del tempo. Il Tribunale ha richiamato il costante orientamento secondo cui il costo complessivo di produzione, dato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo unitario, va attualizzato secondo l’indice ISTAT del costo di costruzione, citando Ad. Pl. Cons. St. n. 3 dell’8.3.2024. Corretta è risultata, pertanto, l’attualizzazione operata dal Comune alla data del novembre 2020.
Infine, il Collegio ha respinto la censura sul criterio di determinazione della superficie convenzionale. Il riferimento dell’art. 13, lett. d), legge n. 392/1978 alle pertinenze non è pertinente: la superficie va determinata secondo la normativa secondaria comunale e, in specie, alla stregua dell’art. 6.1 n. 6 delle NTA del Piano delle Regole, che definisce il volume degli edifici residenziali includendo il sottotetto con l’altezza media ponderale incrementata di 30 cm. I lavori abusivi avevano reso utilizzabile a fini residenziali un volume non assentito, imprimendo al sottotetto una destinazione urbanistica diversa da quella titolata.
Il ricorso è stato dunque dichiarato improcedibile, i motivi aggiunti respinti siccome infondati e le spese compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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