Ottemperanza al giudicato lavoristico e nomina del commissario ad acta (TAR Sicilia n. 1391 del 08.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996, deve ritenersi rispettato quando la notifica del ricorso sia intervenuta dopo il suo vano decorso. È altresì necessario che risulti comprovato il passaggio in giudicato della sentenza, allorché non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Accertati tali presupposti, il giudice amministrativo accoglie il ricorso e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di inottemperanza.

Il Fatto

Con sentenza del giudice del lavoro, notificata nell’ottobre 2025, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto al beneficio economico del c.d. Bonus Carta del Docente per due anni scolastici, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 1.000,00. Nonostante la notifica del titolo, l’Amministrazione non vi aveva dato esecuzione.

Ritenuto vanamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato. L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha verificato il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, avvenuta in data 24.10.2025. La notifica del ricorso è intervenuta il 05.03.2026, dunque dopo oltre 132 giorni: il presupposto processuale risulta integrato.

Il Collegio ha poi accertato il passaggio in giudicato della sentenza della cui ottemperanza si tratta, necessario ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama, ex plurimis, il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6905. Alla luce dell’attestazione di segreteria prodotta, il requisito è comprovato.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nella sentenza richiamata. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero intimato di attribuire il beneficio economico per gli anni scolastici indicati, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.

Per l’ipotesi di inottemperanza protrattasi oltre tale termine, il giudice ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale, con facoltà di delega a funzionario di posizione apicale, per assicurare l’esecuzione del giudicato entro ulteriori 60 giorni.

Le spese processuali, liquidate secondo il D.M. n. 55/2014, seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario della ricorrente, ai sensi degli artt. 26, primo comma, c.p.a. e 93, primo comma, c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *