Censura in cassazione della stima catastale e limiti del controllo di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 156 del 06.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La censura che investe la ricostruzione della fattispecie concreta e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie si colloca al di fuori dell’ambito interpretativo e applicativo della norma di legge e non integra violazione o falsa applicazione di norme di diritto. Il controllo di legittimità è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale delle argomentazioni, restando riservata al giudice di merito l’individuazione delle fonti del convincimento e la scelta tra le prove. La motivazione è meramente apparente, e quindi nulla ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., solo se totalmente mancante, affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o obiettivamente incomprensibile. Per gli immobili di categoria D la stima è effettuata con il metodo della stima diretta, ai sensi dell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939 e del d.P.R. n. 1142/1949, e non tramite classificazione tariffaria.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto la rettifica della rendita catastale di un immobile ad uso commerciale, censito nella categoria D/8, disposta dall’ufficio finanziario. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello dell’ufficio, aveva rideterminato i valori indicati nell’atto di rettifica.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sette motivi, deducendo vizi di motivazione, violazione del principio devolutivo, erronea applicazione delle regole estimative catastali e delle norme sull’accatastamento, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo. L’amministrazione finanziaria è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta anzitutto il primo motivo, relativo alla dedotta motivazione apparente. La sentenza impugnata, pur con argomentazioni non sempre lineari, consente di individuare la ratio decidendi: i giudici di appello hanno chiarito che era stata applicata una stima diretta mediante valore venale e saggio di fruttuosità del 2%, in assenza di un mercato locativo, muovendo anche dal valore unitario in precedenza proposto dal contribuente. Il requisito motivazionale è quindi integrato.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude l’ultra petizione: l’ufficio aveva insistito, nei due gradi, sulla legittimità dell’avviso e la Commissione si è limitata a ridurre la stima, restando entro il perimetro tracciato dall’atto di accertamento e dai motivi di opposizione, che definiscono il petitum e la causa petendi.
Il terzo, il quinto e il sesto motivo sono esaminati congiuntamente e respinti perché mirano a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Richiamando le Sezioni Unite n. 34476 del 2019 e Cass. n. 331 del 2020, la Corte ribadisce che al giudice di merito spetta in via esclusiva l’individuazione delle fonti del convincimento e la scelta tra le risultanze istruttorie. Quanto alla metodologia, gli immobili censiti in categoria D/8 ricadono nell’art. 10 r.d.l. n. 652/1939 e sono valutabili con stima diretta secondo il d.P.R. n. 1142/1949, non con la classificazione tariffaria. La contestata valenza confessoria della dichiarazione è esclusa: il valore auto-dichiarato è stato utilizzato non come presupposto esclusivo, ma in funzione confermativa dell’avviso, già rettificato su altri profili.
Il quarto motivo è respinto perché il dato desunto dall’indicazione di valore del contribuente è stato valutato unitariamente agli altri elementi istruttori, nell’esercizio dei poteri del giudice. Il settimo motivo è inammissibile: alla luce dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. e di Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014, il vizio riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico e decisivo, non questioni o argomentazioni, e difetta nella specie ogni profilo di decisività. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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