Terzo condono in zona vincolata: sanabili solo opere minori senza nuovi volumi (TAR Sicilia n. 3540 del 29.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di terzo condono edilizio, l’art. 32, comma 27, lettera d), del d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003, esclude la sanatoria delle opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesaggistici e ambientali anche quando il vincolo comporti inedificabilità relativa. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sicilia n. 19/2021 ha reso inapplicabile in ambito regionale la tesi dell’ammissibilità del condono in presenza di vincoli relativi, con la conseguenza che sono sanabili i soli interventi di minore rilevanza (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) che non comportino nuovi volumi o superfici paesaggisticamente intesi. Il diniego opposto dall’autorità preposta al vincolo integra un atto vincolato, che non richiede comparazione degli interessi né preavviso di diniego. Nel procedimento di condono la competenza a ordinare la riduzione in pristino spetta al Comune, non alla Soprintendenza, il cui intervento è limitato all’espressione del parere vincolante.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato ad uso abitativo nell’isola di Stromboli, hanno presentato domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 per lavori di ampliamento consistenti nella trasformazione di una cisterna in cantina, con creazione di un vano interrato. La Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha espresso diniego, ordinando la rimessione in pristino e richiamando la circolare assessoriale n. 02 del 30.12.2022. Il Comune di Lipari, preso atto del parere contrario, ha respinto la domanda di condono.

Le interessate hanno impugnato i provvedimenti deducendo vizi di notifica, difetto di motivazione e di istruttoria, violazione della disciplina sul silenzio-assenso e incompetenza della Soprintendenza a disporre la demolizione. Il Tribunale ha rigettato il ricorso, accogliendo solo la censura sull’ordine di riduzione in pristino.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama il consolidato indirizzo della Sezione e la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 1, comma 1, della legge reg. n. 19/2021. Da ciò deriva che, in Sicilia, il terzo condono non è ammesso non solo in presenza di vincoli assoluti, ma anche di vincoli relativi. La circolare assessoriale n. 02/2022 ha correttamente recepito tale assetto.

Il Tribunale osserva che l’art. 32, comma 27, lettera d) conferma il carattere ostativo del vincolo e che la giurisprudenza amministrativa richiede il concorso di condizioni rigorose: opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, di minore rilevanza e assistite dal parere favorevole dell’autorità preposta. Nel caso concreto l’intervento ha determinato nuovi volumi o superfici, come emerge dalla stessa domanda di condono, con la conseguenza dell’insanabilità.

Quanto alle censure procedimentali, il Collegio rileva che gli atti di repressione degli abusi edilizi hanno natura vincolata: non richiedono specifica motivazione sull’interesse pubblico, né preavviso di diniego, risultando sufficiente l’individuazione degli abusi. La comunicazione al tecnico incaricato non inficia il provvedimento, poiché le interessate ne hanno avuto piena conoscenza e lo hanno impugnato.

Il Tribunale esclude poi l’operatività del silenzio-assenso invocato ex art. 30 della legge reg. n. 7/2019, sia per la specialità del procedimento di condono, che contempla il silenzio-inadempimento ex art. 32 della legge n. 47/1985, sia perché il Comune non ha mai trasmesso lo schema di provvedimento alla Soprintendenza, presupposto da cui decorre il termine.

Infine, il Collegio accoglie la censura sull’incompetenza: il procedimento di condono si conclude con la decisione del Comune, cui spetta l’adozione degli eventuali provvedimenti repressivi. La Soprintendenza interviene al solo fine di esprimere il parere vincolante. Pertanto il provvedimento della Soprintendenza è annullato nella sola parte in cui dispone la riduzione in pristino, con compensazione delle spese per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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