Concessione della carta docente ai docenti a tempo indeterminato anche per gli anni pregressi (TAR Sardegna n. 875 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice amministrativo che accoglie il ricorso per l’ottemperanza di un giudicato avente ad oggetto l’erogazione di un beneficio economico non si limita a dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione di conformarsi, ma fissa il termine per l’adempimento e nomina fin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Tale potere, previsto dall’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., è esercitato anche quando il giudicato da eseguire provenga dal giudice ordinario, in materia di lavoro, e concerna il riconoscimento della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti di cui all’art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107. L’Amministrazione, decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, non può sottrarsi all’esecuzione, e il commissario può avvalersi del pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi di bilancio.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con accredito dell’importo previsto per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. La sentenza, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. Non essendo seguito alcun adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
Il Ministero si è costituito in giudizio con un atto di mera forma, senza svolgere difese sostanziali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la domanda, accertando che la sentenza del giudice del lavoro era stata ritualmente notificata e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, era decorso senza che l’Amministrazione avesse provveduto.
Il TAR ha quindi disposto l’obbligo del Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia, concedendo un ulteriore termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’adempimento. La decisione si fonda sulla natura satisfattiva del giudizio di ottemperanza, volto ad assicurare la piena realizzazione del diritto riconosciuto dal giudice, senza che residuino spazi di discrezionalità in capo all’Amministrazione inadempiente.
Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega a dirigenti anche territoriali. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni per provvedere, con la possibilità di ricorrere all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, qualora i capitoli di bilancio non presentino la necessaria capienza.
Il Collegio ha infine liquidato le spese di lite, ponendole a carico dell’Amministrazione soccombente e distraendole in favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenendo conto del carattere seriale del contenzioso in materia.
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Nota della Redazione
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