Studio di fattibilità di impianto sciistico non soggetto a VAS (Cons. Stato n. 8032 del 14.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli studi di fattibilità relativi agli interventi integrativi alle zone sciistiche, disciplinati dall’art. 9-bis del d.P.P. n. 3/2012, non sono soggetti alla valutazione ambientale strategica per piani e programmi. La VAS, ai sensi della l.p. n. 17/2017 e della direttiva 2001/42/CE, si applica esclusivamente all’approvazione di piani e programmi e non alle singole infrastrutture, per le quali opera la valutazione di impatto ambientale nella fase del progetto definitivo. L’approvazione dello studio di fattibilità ha natura preliminare ed endoprocedimentale e non implica alcun giudizio definitivo sugli effetti ambientali, economici e paesaggistici dell’opera. La Giunta provinciale può legittimamente discostarsi dai pareri non vincolanti del Comitato ambientale e degli uffici, purché offra una motivazione logica e analitica delle ragioni dello scostamento. Le censure che investono il merito delle scelte ambientali e di mobilità si risolvono in un’inammissibile ingerenza nel merito amministrativo.

Il Fatto

La società ricorrente aveva presentato nel 2015 al Comune e all’amministrazione provinciale uno studio di fattibilità per un intervento integrativo alle zone sciistiche, consistente nel collegamento tra Castelrotto, Marinzen e l’Alpe di Siusi. Dopo un primo parere negativo della Giunta provinciale, il procedimento si era concluso con l’approvazione, con prescrizioni, della c.d. variante V2, che escludeva la pista da sci e si limitava a un unico impianto di risalita.

L’approvazione era stata impugnata dalla società concorrente e da due associazioni ambientaliste. Il T.R.G.A. di Bolzano aveva annullato la delibera, dapprima per contraddittorietà rispetto ai motivi ostativi e poi, con la sentenza n. 97/2024, per la mancata sottoposizione dello studio a VAS. Da qui i tre appelli, riuniti e decisi con la sentenza in esame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’appello avverso la sentenza n. 97/2024, logicamente prioritario perché investe l’atto presupposto. In via preliminare dichiara tardiva la memoria depositata dalla società appellante alle ore 12:01:52 dell’ultimo giorno utile, richiamando l’art. 4, comma 2, all. 2 del T.U. n. 104/2010 e la giurisprudenza sul punto (Cons. Stato n. 3149/2020; n. 6621/2019).

Nel merito, la Corte dà continuità al precedente specifico della stessa Sezione (Cons. Stato n. 7545/2023), reso sulla medesima delibera: pur non configurandosi un giudicato vincolante verso le associazioni che non erano parti di quel giudizio, non sussistono ragioni per discostarsene. I precedenti richiamati dal giudice di prime cure (n. 2852/2023 e n. 3879/2023) riguardano invece provvedimenti e interventi diversi, sicché non rilevano.

Sul profilo centrale, la Corte ricorda che il procedimento è regolato dall’art. 9-bis del d.P.P. n. 3/2012, il quale prevede una valutazione ambientale preliminare affidata al parere del Comitato ambientale e al parere tecnico-scientifico del gruppo di lavoro. La VAS è già stata effettuata in occasione dell’approvazione del piano di settore degli impianti di risalita e delle piste da sci; gli interventi integrativi non ne modificano il piano e non richiedono una nuova valutazione strategica. Il comma 12 dell’art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 conferma che la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere che hanno per legge l’effetto di variante ai piani.

La Corte esclude poi che la Giunta fosse vincolata dai pareri negativi richiamati nella comunicazione dei motivi ostativi. Il parere del Comitato ambientale non era vincolante e la delibera di preavviso di rigetto non poteva precludere l’esito finale del procedimento. La delibera n. 764/2020 offre una motivazione più esaustiva della precedente, confutando analiticamente le criticità sollevate e dando conto delle ragioni dello scostamento. Le doglianze sulle valutazioni economiche, paesaggistiche e di mobilità si risolvono in un’inammissibile ingerenza nel merito delle scelte discrezionali della Provincia.

Quanto alle residue censure procedimentali, l’art. 32, comma 9, della l.p. n. 17/1993 consente agli organi collegiali di adottare delibere non iscritte all’ordine del giorno, ed è irrilevante il soggetto che ha formalmente presentato la proposta. Accolto l’appello principale e confermata la legittimità della delibera, i restanti appelli sono dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza d’interesse, con integrale compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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