Subappalto nel nuovo codice: docenza a lavoratori autonomi e accreditamento regionale (Cons. Stato n. 4784 del 03.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel nuovo codice dei contratti pubblici, l’affidamento della docenza a lavoratori autonomi privi di una propria organizzazione di mezzi e di rischi integra prestazione sussidiaria e non costituisce subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 3, lettera a), d.lgs. n. 36/2023. Il fattore discriminante tra subappalto e affidamento esonerato è la presenza o l’assenza di una organizzazione di mezzi e di risorse in capo al terzo. L’organizzazione di corsi in materia di prevenzione incendi può essere affidata a un soggetto terzo accreditato presso ordini e collegi professionali, secondo la circolare del Ministero dell’interno n. 4071 del 18 marzo 2021. Non è richiesto un accreditamento regionale per ciascuna sede territoriale in cui si tengono i corsi, essendo sufficiente quello presso una sola Regione. Le risposte della stazione appaltante ai quesiti dei concorrenti hanno efficacia meramente esplicativa e non possono introdurre limiti non previsti dalla legge di gara.

Il Fatto

La controversia riguarda un appalto bandito per l’organizzazione di 53 corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, destinati al personale di una società ferroviaria. L’importo a base d’asta supera i due milioni e novecentomila euro e il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La seconda classificata impugna davanti al TAR Lazio l’aggiudicazione in favore della cooperativa prima classificata. Il TAR rigetta il ricorso. La società soccombente propone appello, lamentando l’omessa esclusione dell’offerta per asserita irrealizzabilità dell’assetto organizzativo, la carenza dei requisiti relativi ai corsi antincendio, l’insufficienza dell’accreditamento presso una sola Regione, la violazione dei limiti al subappalto e l’errata distribuzione dell’onere della prova sull’anomalia.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato rigetta integralmente il gravame. Quanto ai corsi di prevenzione incendi, il collegio rileva che l’art. 4, comma 3, del DM 5 agosto 2011 riserva la direzione e l’organizzazione dei corsi a ordini e collegi professionali ovvero, d’intesa con gli stessi, ad autorità scolastiche e universitarie. La circolare n. 4071 del 2021 consente però al soggetto organizzatore di avvalersi della collaborazione di un soggetto terzo per il supporto amministrativo, logistico o scientifico. Poiché nessun operatore economico potrebbe tenere direttamente quei corsi, lo schema che passa per un provider accreditato è giuridicamente sostenibile.

Sul secondo motivo, il collegio esclude che il soggetto terzo difetti della qualificazione richiesta dall’art. 119, comma 4, lettera a), d.lgs. n. 36/2023, derivandogli dall’accreditamento presso più ordini e collegi. L’indicazione del nominativo del subappaltatore non è obbligatoria in sede di offerta, come affermato da Cons. Stato, sez. V, n. 2217 del 2022: l’art. 119, comma 5 ne colloca la comunicazione in vista dell’esecuzione. L’operatore resta quindi libero di ricalibrare le proprie scelte.

Quanto all’accreditamento regionale, la tesi dell’appellante è definita sovrabbondante ed eccessiva e non trova riscontro nel capitolato, che richiede soltanto la regolarità rispetto ai requisiti fissati dagli Accordi Stato-Regioni. Le risposte della stazione appaltante ai quesiti non possono avere effetti distorsivi della regola di gara, ma solo esplicativi, secondo Cons. Stato, sez. III, n. 7893 del 2024.

Sul quarto motivo, la Corte chiarisce che la docenza costituisce attività intellettuale e non “manodopera”. I docenti sono lavoratori autonomi e l’appellante non ha dimostrato che fossero riuniti in un’unica organizzazione. Manca dunque il presupposto del subappalto e opera l’esonero dell’art. 119, comma 3, lettera a): il fattore discriminante è la presenza o meno di organizzazione di mezzi e di rischi, secondo Cons. Stato, sez. V, n. 4150 del 2021.

Infine, sull’anomalia dell’offerta, il giudizio della stazione appaltante è sindacabile solo per manifesta irragionevolezza e l’onere di allegare le cause specifiche di insostenibilità grava sul concorrente che contesta la valutazione positiva, come ribadito da Cons. Stato, sez. V, n. 8436 del 2024. Le censure risultano generiche. Il rigetto della domanda risarcitoria consegue alla mancata dimostrazione della spettanza del bene della vita.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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