Rinnovo permesso di soggiorno e obbligo di motivazione sull’inserimento sociale (Cons. Stato n. 4785 del 03.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere sorretto da una motivazione che tenga conto della durata del soggiorno sul territorio nazionale e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato. La valutazione amministrativa non può fondarsi su un esame parziale della posizione del richiedente, ma esige una compiuta istruttoria. La lunga permanenza in Italia, i percorsi di formazione seguiti e le esperienze lavorative, ancorché precarie, costituiscono indice del desiderio di integrazione nel tessuto sociale. Il diniego adottato in difetto di tale complessiva valutazione è illegittimo e va annullato.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato in data 27.07.2022 istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, dopo la scadenza del titolo precedente avvenuta il 27.4.2020. La domanda, inizialmente formulata come richiesta di permesso di lungo periodo, è stata modificata in permesso per attesa occupazione a seguito di preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.
La Questura ha respinto l’istanza per il preteso mancato inserimento sociale del richiedente, desunto dal disinteresse a regolarizzare la posizione, dall’inconsistente attività lavorativa e dall’insussistenza di diritti soggettivi degni di tutela. Il TAR Toscana ha respinto il ricorso, ritenendo la valutazione amministrativa immune da palese irragionevolezza o travisamento dei fatti. Il ricorrente ha proposto appello, censurando la mancata considerazione della lunga permanenza in Italia, della conoscenza della lingua, dell’esperienza lavorativa e dei legami familiari. In sede cautelare è stata disposta la sospensione della sentenza impugnata.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio rileva che il deposito documentale dell’Amministrazione, effettuato in data 7.4.2025 a pochi giorni dall’udienza del 10 aprile 2025, è tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a. Un simile deposito non risponde a lealtà processuale, perché comprime il contraddittorio e non consente alla controparte di verificare il contenuto degli atti. In difetto di spiegazione, non spetta al Collegio vagliare l’utilità della documentazione.
Nel merito, il Consiglio di Stato richiama la costante giurisprudenza della Sezione, secondo cui il diniego del permesso di soggiorno richiede una motivazione che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dell’interessato.
Nel caso concreto, la lunga permanenza in Italia dell’appellante, le vicende personali, i corsi professionalizzanti frequentati e le esperienze lavorative, sia pure precarie, costituiscono un chiaro indice del desiderio di integrarsi nel tessuto sociale. Gli elementi valorizzati dall’amministrazione non reggono, dunque, a una lettura complessiva della posizione del richiedente.
Ne deriva che l’Amministrazione non ha proceduto ad una compiuta istruttoria prima di adottare il provvedimento impugnato. L’appello è pertanto fondato e, in riforma della sentenza di primo grado, il provvedimento di diniego viene annullato.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’Amministrazione nella misura complessiva di euro 4.500, onnicomprensivi di accessori di legge, con pagamento a favore del capitolo di spesa della giustizia amministrativa ai sensi dell’art. 133 t.u. spese di giustizia. All’appellante, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è liquidata in favore del difensore la somma di euro 3.000 per il grado di appello.
Nota della Redazione
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