Inottemperanza a sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1229 del 23.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza di condanna del giudice del lavoro al pagamento di somme, accertato il passaggio in giudicato del titolo e la sua rituale notificazione, l’amministrazione è tenuta a provvedere entro il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Decorso inutilmente tale termine, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza. La mancata contestazione dell’an e del quantum da parte dell’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, consolida l’accertamento del credito. Il giudice assegna all’amministrazione un nuovo termine per l’integrale pagamento e, per il caso di ulteriore inadempimento, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del difensore antistatario.
Il Fatto
La ricorrente, appartenente al personale ATA della scuola, aveva adito il Tribunale del Lavoro di Milano chiedendo il riconoscimento del diritto al compenso individuale accessorio per il servizio reso. Il giudice del lavoro, con sentenza passata in giudicato, aveva accertato il diritto e condannato il Ministero al pagamento delle somme, oltre interessi e rivalutazione, e delle spese di lite.
Notificata la sentenza e rilasciata l’attestazione di passaggio in giudicato, la ricorrente proponeva ricorso al TAR per l’ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo azionato: la sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata ritualmente notificata. Su questa base verifica il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per il pagamento da parte dell’amministrazione.
La documentazione in atti e le dichiarazioni della ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il Ministero, costituitosi con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha indicato l’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.
Su tali premesse il giudice dichiara l’inottemperanza del Ministero all’obbligo di pagamento derivante dal titolo. Assegna quindi all’amministrazione il termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti.
Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il giudice disciplina inoltre gli obblighi di rendicontazione del commissario e la liquidazione del suo compenso, posta a carico dell’amministrazione inadempiente ai sensi del d.P.R. n. 115/2002. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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