Subentro del curatore nella sublocazione e collegamento con il leasing (Cass. civ. Sez. I n. 26297 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti giuridici pendenti, l’art. 80, primo comma, l.f. riguarda esclusivamente l’ipotesi fisiologica del subentro ex lege del curatore nel contratto di locazione. Il precetto non si attaglia, in quanto tale, alla fattispecie più complessa sorretta da un possibile collegamento negoziale tra il contratto di leasing — sciolto dal curatore del fallimento dell’utilizzatore — e il negozio di locazione o sublocazione immobiliare. In questa prospettiva è compito del giudice del merito accertare i presupposti di operatività degli istituti coinvolti in ragione del dedotto collegamento, tenendo conto delle pattuizioni negoziali e delle regole civilistiche che presidiano il possibile venir meno del contratto, tra cui l’art. 1595, terzo comma, cod. civ.

Il Fatto

Il Tribunale di Pescara, in sede di reclamo, accoglieva l’istanza di Banco BPM, concedente in leasing, avverso il decreto del giudice delegato che aveva respinto la richiesta di restituzione degli immobili. Il giudice aveva ritenuto che, per effetto del fallimento della società utilizzatrice, la curatela fosse subentrata ope legis nel contratto di sublocazione e fosse quindi tenuta alla riconsegna dei beni liberi da persone e cose.

La curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. deducendo la violazione dell’art. 80 l.f. e dell’art. 1595, terzo comma, cod. civ., per avere il tribunale trascurato il collegamento negoziale tra leasing e sublocazione e la clausola risolutiva espressa che legava i due contratti. Hanno resistito le società mandatarie dei crediti e la concedente è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso, escludendo che si tratti di mero provvedimento in funzione gestoria: viene in discussione il diritto alla restituzione del bene in base a un dissenso sull’operatività del subentro nella sublocazione.

Nel merito, i due motivi sono esaminati congiuntamente e accolti. Il punto centrale è che la questione non riguarda il subentro automatico del curatore nel caso di fallimento del locatore ex art. 80, primo comma, l.f.. Tale disposizione è estranea al rapporto tra leasing e sublocazione.

Il giudice del reclamo, dopo avere accertato lo scioglimento del leasing con l’accoglimento della domanda di rivendica, ha omesso di considerare la clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di sublocazione, secondo cui il contratto si sarebbe risolto di diritto ove fosse venuto meno il leasing. Il tribunale si è limitato alla piana applicazione dell’art. 80 l.f., senza affrontare le conseguenze dello scioglimento del leasing sul contratto di sublocazione.

La Corte richiama il collegamento negoziale, genetico o funzionale, e gli effetti potenziali dell’art. 1595, terzo comma, cod. civ. Una volta sciolto il leasing per la scelta espressa del curatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 72 e 72-quater l.f., andava verificato se trovasse applicazione l’art. 80 l.f. — che presuppone un semplice contratto di locazione in cui la società poi fallita assume la veste di locatore — oppure se sussistesse il prospettato collegamento, con l’eventuale venir meno dell’efficacia della sublocazione. Ipotesi tutt’altro che implausibile, come da Cass. n. 17144 del 2022.

Il provvedimento è pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Pescara, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *