Successioni e liquidazione del saldo: ammissibile la cessazione della materia del contendere (ABF Collegio di Milano n. 1756 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di liquidazione delle somme giacenti su conto corrente intestato al de cuius, la sopravvenuta convergenza delle volontà delle parti sulle modalità di definizione della pratica successoria determina la cessazione della materia del contendere. L’intermediario che, in corso di procedimento, dichiari la propria disponibilità alla liquidazione integrale del saldo a favore del coerede istante, accettando la dichiarazione di esonero dalla denuncia di successione resa dal solo richiedente, assume un impegno con effetto vincolante cui il Collegio dà atto. È invece inammissibile, ai sensi delle Disposizioni ABF, l’ampliamento della domanda iniziale operato in sede di repliche, per violazione del principio del contraddittorio.

Il Fatto

Il ricorrente, coerede della madre defunta, chiede la liquidazione delle somme giacenti sul conto corrente acceso presso l’intermediario. Decesso avvenuto l’8.4.2025, tre figli eredi in parti uguali. Il ricorrente comunica tempestivamente l’evento alla filiale, producendo certificato di morte e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. A fronte di un saldo attivo, l’intermediario nega la liquidazione subordinandola alla sottoscrizione, da parte di tutti i coeredi, di una dichiarazione di esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Il ricorrente, dedotta l’irreperibilità degli altri coeredi, reclama la liquidazione della propria quota di un terzo; nel ricorso domanda invece l’intero saldo, offrendosi di ripartirlo tra i coeredi e di manlevare la banca. L’intermediario eccepisce l’inammissibilità per difformità tra reclamo e ricorso e nel merito invoca l’art. 48, comma 3, del D.Lgs. 346/1990. Nelle repliche il ricorrente contesta l’eccezione e introduce nuove doglianze sulla gestione post mortem del conto e sul blocco dell’home banking; nelle controrepliche la banca si dichiara disponibile, in via eccezionale, a raccogliere la sottoscrizione del solo istante e chiede la cessazione della materia del contendere.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina le due eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa difformità tra il petitum del reclamo e quello del ricorso, osserva che, pur essendo formalmente mutata la domanda, la questione controversa resta la medesima: il diritto del ricorrente a ottenere la liquidazione delle somme a fronte del diniego dell’intermediario. L’eccezione è comunque superata dalla condotta processuale della banca, che ha accettato di discutere nel merito la richiesta di liquidazione dell’intero, formulando una proposta e invocando su tale punto la cessazione della materia del contendere.

Diverso esito ha la seconda eccezione. Le doglianze sulla mancata chiusura del conto, sull’addebito di spese e canoni e sul blocco dell’accesso ai servizi di home banking sono state introdotte per la prima volta nelle memorie di replica. Ai sensi delle Disposizioni ABF (Sez. VI, par. 1), è precluso ampliare la domanda iniziale in sede di replica; l’orientamento costante dei Collegi ritiene inammissibili le repliche volte a introdurre domande nuove. Le conclusioni relative al ripristino dell’accesso all’home banking e alla consegna della documentazione sono pertanto dichiarate inammissibili.

Nel merito, il Collegio rileva che le posizioni delle parti sono progressivamente confluite verso una soluzione condivisa. Il ricorrente si è dichiarato disponibile a sottoscrivere la modulistica necessaria, inclusa una dichiarazione di manleva; la banca ha accettato di raccogliere la sottoscrizione del solo istante per la dichiarazione di esonero. Preso atto di tale convergenza sulla modalità di definizione della pratica successoria, il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di liquidazione del saldo, impegnando l’intermediario a dare seguito alla disponibilità dichiarata, con effetto vincolante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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