Segnalazione legittima in Centrale Rischi anche per debito esiguo non contestato (ABF Collegio di Napoli n. 1753 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’invio al cliente, ai sensi dell’art. 125, comma 3, T.U.B., dell’informativa di imminente segnalazione in Centrale dei Rischi non costituisce presupposto di legittimità della segnalazione, ma adempimento di un obbligo di trasparenza: la sua violazione può dar luogo soltanto a tutela risarcitoria, non alla cancellazione del dato. Ai fini della classificazione a sofferenza, secondo le Istruzioni della Banca d’Italia, rileva la valutazione complessiva dell’irrecuperabilità del credito sotto il profilo soggettivo e oggettivo; l’incapacità protratta nel tempo di estinguere un debito oggettivamente non elevato costituisce sintomo inequivocabile di una posizione a sofferenza. La domanda risarcitoria presuppone la prova, ex art. 2697 cod. civ., degli elementi costitutivi del pregiudizio sotto il profilo causale e dell’entità, non essendo ammesso il danno in re ipsa.
Il Fatto
Il ricorrente chiede che sia accertata l’illegittimità della segnalazione a sofferenza presso la Centrale dei Rischi eseguita a suo carico in relazione a un contratto di finanziamento estinto nell’agosto 2023. Sostiene la carenza del presupposto formale, per non aver ricevuto un preavviso scritto almeno quindici giorni prima della segnalazione, e di quello sostanziale, per non essere la posizione classificabile a sofferenza. Domanda la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, quantificato in € 2.000,00 o nella somma ritenuta equa.
L’intermediario resistente riferisce che il ricorrente, alla scadenza del piano di ammortamento, aveva accumulato un debito scaduto di € 343,66 e che dal dicembre 2021 aveva sospeso i pagamenti fino al saldo del 04/08/2023, con venti mensilità consecutive insolte. Dopo valutazione della posizione, ha inviato in data 22/02/2023 un sms preventivo e in data 28/02/2023 la comunicazione di preavviso di segnalazione e di passaggio a sofferenza, regolarmente consegnata. Chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio muove da una precisazione preliminare: il ricorrente non ha prodotto la visura della Centrale Rischi, pur essendone onerato. Poiché tuttavia l’intermediario si è difeso nel merito contestando i presupposti formali e sostanziali della segnalazione, la sua sussistenza resta implicitamente pacifica.
Sul piano formale, la missiva del 28/02/2023 contenente l’informativa è provata da una schermata del sistema interno, dalla quale risulta l’invio e la consegna al 07/03/2023. L’indirizzo indicato nel documento d’identità del ricorrente coincide con il luogo del recapito effettivo, circostanza non contestata in modo circostanziato. Il Collegio richiama quindi l’orientamento secondo cui l’invio dell’informativa di imminente segnalazione costituisce un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità: la sua violazione non giustifica la cancellazione, ma solo una pretesa risarcitoria. Il principio è confermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4519/2023, nonché, ex multis, dalla risalente decisione del Collegio di Napoli n. 23250/2020.
Sul piano sostanziale, la documentazione prodotta smentisce l’assunto del ricorrente. L’estratto conto conferma la morosità dal dicembre 2021 sino all’estinzione dell’agosto 2023; risultano la totale omissione dei rimborsi per venti mensilità consecutive, la decadenza dal beneficio del termine intervenuta a giugno 2022, la continua irreperibilità del cliente e la mancanza di volontà di eliminare gli insoluti. La ricostruzione non è contestata dal ricorrente, che si limita a dedurre l’esiguità dell’importo segnalato e l’avvenuto pagamento nell’agosto 2023.
Il Collegio ritiene che l’esposizione di € 343,66, pur esigua e di poco superiore alla soglia di € 250,00, sia rimasta inalterata per un arco temporale ampio, dal dicembre 2021 all’agosto 2023: ciò induce a ritenere corretta la valutazione dell’intermediario. L’incapacità protrattasi nel tempo di estinguere un debito oggettivamente non elevato costituisce, infatti, sintomo inequivocabile di una posizione a sofferenza, in linea con il Collegio di Milano n. 208/2020 in fattispecie simile.
Quanto alla domanda risarcitoria, anche a voler ritenere sussistente il vizio — che il Collegio esclude — il ricorrente non ha provato, ex art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi sotto il profilo causale e l’entità del pregiudizio, neppure mediante note di diniego di finanziamenti. Non ha fondamento la tesi del danno in re ipsa; l’art. 1226 cod. civ., norma eccezionale di stretta interpretazione ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, presuppone l’impossibilità di provare il danno nel preciso ammontare, evenienza neppure allegata. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 2697 c.c. – Onere della prova
- Art. 125 TUB – Banche dati