Esame di Stato superato assorbe il giudizio di non ammissione (TAR Molise n. 299 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato da parte del candidato ammesso con riserva dal giudice assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame. L’esito positivo del superiore esame presuppone un apprezzamento globale del candidato e costituisce decisiva sopravvenienza favorevole, tale da consolidare il titolo da ultimo acquisito dallo studente. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il principio dell’assorbimento, elaborato con riferimento agli esami di maturità, opera anche quando la controversia riguardi la non ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado.

Il Fatto

I genitori di un alunno, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano il verbale di scrutinio dell’11.06.2024 e il documento di valutazione per l’a.s. 2023/2024 dell’Istituto Comprensivo di Campobasso, con i quali il Consiglio di classe aveva disposto la non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

Il ricorso si fondava su due motivi: la violazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 62/2017 e della circolare MIUR n. 1865/2017, per la mancata attivazione di adeguati corsi di recupero; la violazione della legge n. 53/2003 in tema di BES e la mancata applicazione del Piano Didattico Individualizzato, con eccesso di potere per sviamento e difetto di motivazione. Nelle more del giudizio il minore, ammesso in via interinale alla classe successiva, superava l’esame di Stato.

La Motivazione della Corte

All’esito della camera di consiglio del 4.9.2024 il Tribunale aveva accolto l’istanza cautelare con l’ordinanza n. 101/2024, ravvisando il fumus boni iuris sia sotto il profilo della mancata attivazione dei corsi di recupero, sia per la ripetuta inosservanza della misura dispensativa D16 del PDP nella predisposizione delle verifiche scritte. Il periculum in mora era ravvisato nella perdita dell’anno scolastico. Gli effetti dei provvedimenti gravati venivano sospesi, con ammissione interinale dell’alunno alla classe successiva.

In vista dell’udienza pubblica i ricorrenti depositavano memoria il 19.9.2025, dichiarando di non avere più interesse al ricorso e allegando la documentazione dell’avvenuto superamento dell’esame di Stato.

Il Collegio richiama il principio dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza con riferimento al superamento degli esami di maturità (Cons. Stato, Sez. IV, n. 438 del 2005; TAR Lombardia – Milano, Sez. V, n. 2117 del 2024; TAR Lazio – Roma, Sez. III-bis, n. 4964 del 2023; TAR Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, n. 62 del 2023). In virtù di tale principio, il superamento dell’esame di Stato assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole, poiché l’esito positivo presuppone un apprezzamento globale del candidato.

La sopravvenienza favorevole determina il consolidamento del titolo acquisito dallo studente e il venir meno dell’interesse alla decisione nel merito. Il Tribunale dichiara pertanto il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in linea con le conclusioni dei ricorrenti, non opposte dalla difesa erariale. La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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