Graduatorie docenti Conservatori: onere di specifica contestazione dei punteggi (TAR Molise n. 300 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure selettive per la formazione delle graduatorie di istituto dei Conservatori, il candidato che contesti la valutazione dei titoli di servizio operata dalla Commissione è tenuto a indicare la specifica disposizione della nota ministeriale asseritamente violata e a esplicitare il percorso argomentativo che, in base alla diversa interpretazione dei criteri, avrebbe dovuto condurre a un punteggio maggiore. In difetto, la censura è generica e va respinta. La rivalutazione in autotutela dei titoli non impone l’attivazione del soccorso istruttorio quando il candidato non specifichi quali lacune documentali avrebbe potuto integrare. La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle residue censure consegue all’accertata infondatezza delle doglianze sul punteggio, ove il loro eventuale accoglimento non consentirebbe al ricorrente di conseguire una collocazione migliore in graduatoria.

Il Fatto

Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta dal Conservatorio di Campobasso con bando del 28.02.2022 per la formazione della graduatoria di istituto nella classe COMJ/13 – Musiche Tradizionali, relativa agli anni accademici 2021/22-2023/24. Collocato al terzo posto con punti 52,8, di cui 6,3 per i titoli di servizio, chiedeva il ricalcolo con reclamo del 25.03.2022, assumendo l’errata applicazione della nota ministeriale n. 3154/2011 richiamata dal bando.

Dopo la diffida del ricorrente, il Conservatorio sospendeva in autotutela la graduatoria per verificare i punteggi di servizio. All’esito della nuova valutazione, il punteggio per il servizio scendeva da 6,3 a 5,1 e il ricorrente retrocedeva al quarto posto. Proponeva quindi ricorso per l’annullamento della graduatoria definitiva, la rettifica del punteggio e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure sulla valutazione dei titoli di servizio e le ritiene, già a tutta prima, generiche ed apodittiche. Il ricorrente, nel lamentare l’erronea valutazione dei singoli titoli, non ha chiarito quali specifiche disposizioni della nota ministeriale n. 3154/2011 sarebbero state violate e non ha esplicitato il percorso argomentativo che avrebbe dovuto condurre a un punteggio maggiore.

La doglianza sul contratto di 161 ore omette ogni indicazione della previsione applicabile e del ragionamento che avrebbe giustificato il punteggio di 2,1 in luogo di 1,50. Parimenti generica è la censura sul contratto di 146 ore, limitata all’asserzione che per le 128 ore afferenti alla classe sarebbe spettato il punteggio di 2,4. Quanto al contratto di 37 ore, la tesi ricorsuale non trova fondamento nelle disposizioni ministeriali, che anzi confermano la conclusione della Commissione; decisivo è inoltre che il contratto stesso preveda all’art. 5 che esso non dà luogo a riconoscimento di titoli di servizio e punteggi. Priva di pregio è infine la censura sul contratto di 54 ore, risultando il relativo punteggio già riconosciuto nell’ambito del più ampio contratto di 138 ore.

Accertata l’infondatezza delle censure sul punteggio di servizio, il Tribunale dichiara la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle residue doglianze, poiché il loro eventuale accoglimento non consentirebbe al ricorrente di conseguire un posto più elevato in graduatoria, che ha peraltro esaurito i propri effetti.

Il Collegio esclude poi la fondatezza della censura sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio: il ricorrente aveva già inviato i contratti su richiesta dell’Amministrazione in sede di autotutela e non specifica quali lacune documentali avrebbe potuto integrare. Quanto alla valutazione dei titoli del primo graduato, la doglianza è generica per difetto di analisi critica complessiva dei tre titoli e l’osservazione sul master di I livello non è persuasiva, rientrando i master rilasciati dalle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nel novero dei titoli artistico-culturali e professionali.

Il ricorso è dunque respinto, con rigetto della connessa domanda risarcitoria e condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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