Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e carta docente ai supplenti (TAR Molise n. 298 del 24.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile anche per ottenere l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La pubblica amministrazione è tenuta a conformarsi al decisum che abbia riconosciuto al docente supplente il beneficio economico della carta elettronica del docente. A tal fine è sufficiente la notificazione del titolo giudiziale in copia attestata conforme all’originale, non essendo più richiesta, dopo le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, la spedizione in forma esecutiva. Il TAR ordina all’amministrazione inadempiente di eseguire il pagamento nel termine assegnato e, per il caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente precario titolare di supplenze negli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, aveva ottenuto dal Tribunale di Campobasso, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto al beneficio della carta del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi o rivalutazione fino al soddisfo. La sentenza di primo grado aveva fatto proprio l’orientamento della Cass. Sez. Lav. n. 29961/2023 sull’estensione del beneficio ai supplenti.

Proposto appello dalla sola parte ricorrente, limitatamente al capo sulle spese, la Corte d’Appello di Campobasso lo aveva accolto. Formatosi il giudicato, il docente ha promosso giudizio di ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’esecuzione del titolo e la nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia dell’amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Le allegazioni documentali attestano il passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado diversi da quello relativo alle spese, unico oggetto di appello, e anche sulla sentenza di secondo grado si è formato il giudicato, come da attestazione del Tribunale di Campobasso del 10.03.2025.

Quanto alle modalità di notificazione del titolo, il TAR richiama le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ. introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022: dal 28 febbraio 2023 non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente il rilascio in copia attestata conforme all’originale. Le notifiche effettuate all’amministrazione risultano pertanto adeguate.

Il titolo azionato, consistente in una sentenza del giudice ordinario del lavoro, rientra tra quelli attuabili con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., previsto proprio per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.

Nel merito, la somma di € 1.000,00 richiesta a titolo di capitale corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il ricorso è quindi fondato: il TAR ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, ancora inadempiente, di dare esecuzione ai pagamenti non ancora effettuati nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore.

In conformità alla richiesta della parte, il Collegio nomina fin d’ora un commissario ad acta ratione muneris nella persona del Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, da attivarsi su istanza della ricorrente in caso di vana scadenza del termine e a sua volta operante in ulteriori 40 giorni. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della parte ricorrente, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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