Superamento esame di maturità assorbe il giudizio negativo di ammissione (TAR Molise n. 243 del 01.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il superamento dell’esame di Stato da parte dell’alunno, ammesso con riserva alla classe successiva per effetto di ordinanza cautelare, assorbe il giudizio negativo di non ammissione oggetto di gravame. L’esito positivo del superiore esame presuppone un apprezzamento globale del candidato e costituisce decisiva sopravvenienza favorevole, tale da determinare il consolidamento del titolo da ultimo acquisito dallo studente. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito e la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Il principio dell’assorbimento opera a prescindere dalla fondatezza dei motivi di censura, poiché la caducazione dell’interesse preclude ogni pronuncia sul merito.
Il Fatto
I genitori di un alunno, esercenti la responsabilità genitoriale, impugnavano i verbali con cui il consiglio di classe di un liceo statale aveva dapprima sospeso il giudizio di ammissione alla classe successiva, per insufficienze in quattro materie, e poi disposto la non ammissione all’esito delle verifiche di recupero svolte in agosto.
Il Tribunale, in sede cautelare, accoglieva l’istanza e ordinava l’ammissione interinale dello studente alla classe successiva; la decisione era confermata in appello dal Cons. Stato, Sez. VII. Nel corso del giudizio lo studente veniva ammesso all’esame di maturità e lo superava. Le parti chiedevano quindi dichiararsi l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la questione non attiene più al merito dei motivi di censura — incentrati sulla mancata comunicazione dei programmi di recupero e sulla violazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 122/2009 — ma alla sopravvenienza verificatasi in pendenza di giudizio.
Trova applicazione il principio dell’assorbimento, elaborato dalla giurisprudenza proprio con riferimento al superamento degli esami di maturità. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, Sez. IV, n. 438 del 2005, nonché TAR Lombardia, Sez. V, n. 2117 del 2024, TAR Lazio, Sez. III-bis, n. 4964 del 2023 e TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 62 del 2023.
Secondo tale orientamento, il superamento dell’esame di Stato assorbe l’iniziale giudizio sfavorevole oggetto di gravame. L’esito positivo del superiore esame presuppone infatti un apprezzamento globale del candidato e va configurato come decisiva sopravvenienza favorevole, idonea a determinare il consolidamento del titolo da ultimo acquisito dallo studente.
Da ciò consegue l’oggettivo venir meno dell’interesse alla decisione sul merito della controversia e la declaratoria di improcedibilità del ricorso. La Corte non esamina pertanto la fondatezza delle censure, che restano assorbite dalla sopravvenuta carenza di interesse.
La natura della vicenda e le sue peculiarità fattuali giustificano infine la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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