Ottemperanza per il mancato pagamento della carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2596 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, il creditore può avviare l’azione per il recupero coattivo e il giudice può dichiarare l’inottemperanza, assegnare un termine per il pagamento e nominare un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia.
Il Fatto
Un docente agiva per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano, che condannava il Ministero a corrispondergli la somma complessiva di euro 2.000,00 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 tramite l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. Nonostante l’attestazione del passaggio in giudicato e la notifica del titolo, l’Amministrazione non aveva soddisfatto la pretesa.
Pertanto, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese, con distrazione in favore del difensore antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, in quanto la pretesa era sorretta da idonea documentazione e non era stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma serve solo a consentirne il soddisfacimento. I conteggi degli interessi prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione, se non nei limiti degli artt. 1282 e seguenti cod. civ. e delle ulteriori disposizioni di legge applicabili.
È inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla L. n. 30/1997, che consente di avviare l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato accolto con dichiarazione dell’inottemperanza e assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori di legge, degli oneri di registrazione e delle spese, nonché degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato d’ufficio nominato Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato, con l’espressa previsione della non debenza di compensi. L’Amministrazione è stata infine condannata alle spese di lite, liquidate in misura ridotta per la natura stereotipata dell’attività difensiva, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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