Buoni fruttiferi serie Q: capitalizzazione al netto della ritenuta e competenza ABF (ABF Collegio di Bari n. 3151 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ABF è competente ratione temporis anche quando i buoni fruttiferi postali siano stati sottoscritti prima del 1° gennaio 2009, se la controversia non investe la fase di formazione del consenso ma l’esecuzione del rapporto e l’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. È competente anche ratione materiae quando la disciplina fiscale sia invocata dall’intermediario per giustificare una liquidazione inferiore rispetto a quella risultante dal titolo, perché in tal caso si accerta il quantum della prestazione dovuta secondo le condizioni contrattuali. I buoni fruttiferi non sono prodotti finanziari ai sensi del T.U.F., per la loro non cedibilità e non negoziabilità. Nei buoni della serie “Q” emessi fino al 31 dicembre 1996 gli interessi dei primi venti anni sono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; oltre il ventesimo anno l’interesse semplice al tasso massimo raggiunto si applica al montante così determinato.
Il Fatto
Il ricorrente, intestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari della serie “Q”, contesta le modalità di calcolo adottate dall’intermediario per la liquidazione, quantificata in € 28.382,52 netti per ciascun buono. Ritiene che vi sia una errata applicazione dei tassi e chiede il dettaglio analitico dei conteggi, con indicazione dei tassi e delle modalità di capitalizzazione; in via subordinata domanda il riconoscimento della differenza non liquidata, applicando i tassi riportati sul titolo al netto della ritenuta.
L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro per materia e per tempo, sostenendo che i titoli risalgono al 1994 e che la questione attiene a vizi genetici del negozio; nel merito esclude errori in fase di emissione e riconduce le differenze al criterio di applicazione della ritenuta fiscale e dell’imposta sostitutiva.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari richiamando l’orientamento del Collegio di Coordinamento, in particolare la decisione n. 4656/22. Quanto alla competenza per materia, la decisione n. 5674/2013 ha escluso la qualificazione dei buoni come strumenti finanziari, valorizzandone la non cedibilità e la non negoziabilità, e l’art. 1 lett. u) T.U.F. esclude espressamente i depositi bancari o postali dalla nozione di prodotto finanziario.
Sulla competenza temporale, il Collegio distingue tra vizi genetici del rapporto, per i quali rileva la data di costituzione, e momenti esecutivi o interpretazione degli effetti del contratto, per i quali rileva la data della contestazione. Poiché la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti maturati, la competenza dell’Arbitro sussiste anche per contratti anteriori al 1° gennaio 2009, come confermato dalla decisione n. 9321/2023.
Nel merito, il Collegio rileva che i due buoni sono stati emessi il 02/05/1992 e il 23/05/1992 su modulo cartaceo della serie “Q”, successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13/06/1986, ed è pacifica la loro riscossione. Quanto alla richiesta di conteggi analitici, il Collegio osserva che il diritto a ottenere copia della documentazione è astrattamente riconoscibile, ma il ricorrente può soddisfare il proprio interesse tramite il sito internet dell’emittente, consultando il prospetto di liquidazione; non si può quindi condannare l’intermediario a condividere un’informazione già di pubblico dominio.
Sulla differenza di rendimento, il Collegio richiama la decisione n. 6142/2020: la valutazione rientra nella competenza dell’Arbitro quando si tratta di accertare il quantum della prestazione dovuta in base alle condizioni contrattuali, mentre resta estranea l’analisi dell’assoggettamento a una determinata ritenuta erariale. Il D.L. n. 556/1986, convertito nella legge n. 759/1986, ha assoggettato i buoni alla ritenuta erariale, poi sostituita dall’imposta sostitutiva del 12,50% introdotta dal D.L. n. 239/1996.
Decisivo è l’art. 7, ultimo comma, del D.M. Tesoro 23 giugno 1997, che per i buoni delle serie “Q”, “R” ed “S” emessi fino al 31 dicembre 1996 mantiene, per i primi venti anni, la capitalizzazione annuale al netto della ritenuta fiscale. Poiché i tassi del primo ventennio sono indicati al lordo, il calcolo dell’interesse semplice tra il 21° e il 30° anno va applicato al montante al netto della ritenuta. La soggezione alle trattenute fiscali è peraltro indicata sul retro del titolo. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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