Sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione: natura, presupposti e disciplina applicabile (TAR Molise n. 200 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380/2001 è una misura coercitiva indiretta, di natura afflittiva, che sanziona l’inottemperanza all’ordine di demolizione, costituente un illecito amministrativo omissivo propter rem, distinto dall’abuso edilizio. Essa non richiede un formale atto di accertamento dell’inottemperanza, essendo sufficiente la constatazione della stessa, né la previa notifica di tale accertamento. La sanzione è dovuta in ragione della mera inottemperanza e non presuppone l’adozione dell’atto di acquisizione al patrimonio comunale, che consegue ipso iure alla scadenza del termine per demolire. La disciplina di cui all’art. 14 della legge n. 689/1981 non è applicabile, con esclusione della decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di novanta giorni.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di proprietario ed esecutore di opere abusive, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva irrogato la sanzione pecuniaria massima di € 20.000,00 per l’inottemperanza ad una precedente ingiunzione a demolire. Il ricorso contestava, in particolare, la mancata adozione di un formale atto di accertamento dell’inottemperanza, la presunta decadenza dal potere sanzionatorio per omessa notifica del verbale di accertamento e l’applicabilità della disciplina generale sulla sanzione amministrativa.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto integralmente il ricorso, ricostruendo il quadro normativo alla luce dell’Adunanza Plenaria n. 16/2023 e della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 140 del 2018, n. 427 del 1995 e n. 345 del 1991). La sanzione pecuniaria in questione è stata qualificata come misura che sanziona la mancata rimozione dell’abuso, non la sua realizzazione, configurandosi come illecito a effetti permanenti che si consuma con lo scadere del termine assegnato dall’ordinanza di demolizione. Il Collegio ha precisato che la nota della Polizia Municipale, attestante l’inottemperanza, è sufficiente ai fini dell’irrogazione della sanzione, e che tale accertamento può essere contenuto nello stesso provvedimento sanzionatorio.
Quanto all’applicabilità dell’art. 14 della legge n. 689/1981, la Corte ha escluso che la regola della notifica del verbale di accertamento entro novanta giorni possa essere estesa alle sanzioni edilizie in esame. La disciplina speciale dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 richiede la notifica dell’accertamento solo ai fini dell’immissione nel possesso e della trascrizione (comma 4), mentre per la sanzione pecuniaria (comma 4-bis) è sufficiente la sola constatazione dell’inottemperanza, in ragione della consapevolezza dell’autore dell’abuso e della sua posizione di vicinanza al bene.
Il Collegio ha inoltre escluso che l’irrogazione della sanzione presupponga la previa adozione dell’atto di acquisizione, in quanto l’acquisto del bene avviene ipso iure alla scadenza del termine di novanta giorni, con l’accertamento dell’inottemperanza che ha natura dichiarativa. Infine, è stata ritenuta legittima la determinazione della sanzione nella misura massima, operata sulla base dei criteri fissati dalla delibera comunale, che risultavano idoneamente riferiti proprio alle sanzioni previste dall’art. 31, comma 4-bis, del testo unico.
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Nota della Redazione
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