Svuotamento delle funzioni di comandante della Polizia Municipale e giurisdizione ordinaria (TAR Lazio n. 120 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, da identificare in funzione della causa petendi e della intrinseca natura della posizione giuridica dedotta. La giurisdizione del giudice ordinario costituisce la regola ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, mentre quella del giudice amministrativo rappresenta l’eccezione; il giudice ordinario conosce anche degli atti amministrativi presupposti, che disapplica se illegittimi. Appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice del lavoro la controversia con cui il dirigente impugni gli atti di macro-organizzazione dell’ente, deducendo la lesione del diritto a svolgere con pienezza le funzioni del ruolo rivestito. Non rileva che la pretesa sia prospettata come richiesta di annullamento dell’atto amministrativo, quando la lesione riguardi un diritto soggettivo derivante da un atto o comportamento posto in essere dalla p.a. con i poteri del privato datore di lavoro.
Il Fatto
La ricorrente, dirigente e comandante del Corpo di Polizia Municipale di un Comune, impugnava davanti al TAR il complesso degli atti con cui l’ente aveva ridefinito il proprio assetto organizzativo. In particolare, la deliberazione della Giunta n. 135 del 31 maggio 2022 superava l’Ordine del Corpo di Polizia Municipale e lo includeva nel Settore III, accorpandolo con altri servizi; seguivano una deliberazione consiliare sul documento unico di programmazione, una deliberazione di ridefinizione dell’assetto organizzativo, una successiva sospensione della stessa, il piano esecutivo di gestione e un decreto sindacale di conferimento di incarico dirigenziale.
La ricorrente deduceva lo svuotamento delle proprie funzioni di comandante e lamentava la violazione degli artt. 7, 8 e 9 della legge n. 65/1986, degli artt. 3, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale Lazio n. 1/2005 e del regolamento comunale di Polizia municipale, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune eccepiva in via preliminare il difetto di interesse e il difetto di giurisdizione. La domanda cautelare era respinta e la causa perveniva in decisione all’udienza pubblica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la questione preliminare di giurisdizione è assorbente e ha richiamato l’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, che devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, incluse quelle concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti, disapplicabili se illegittimi.
La sentenza richiama i principi consolidati delle Sezioni Unite n. 10565 del 19.04.2023. Il riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, identificato con riguardo alla causa petendi e alla natura della posizione dedotta, non alla pronuncia in concreto richiesta. Nel lavoro pubblico la giurisdizione del giudice ordinario è la regola, quella del giudice amministrativo l’eccezione.
Quando la controversia attiene alla lesione di un diritto soggettivo derivante da un atto o da un comportamento della p.a. posto in essere con i poteri del privato datore di lavoro, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, senza che rilevi la prospettazione della pretesa come richiesta di annullamento dell’atto amministrativo.
Applicando tali criteri, il TAR ha osservato che la ricorrente lamentava, attraverso l’impugnazione degli atti di macro-organizzazione, la lesione delle proprie funzioni di comandante, non più esplicabili pienamente dopo l’accorpamento del Corpo con altri servizi. La posizione giuridica soggettiva asseritamente lesa è dunque quella del diritto a svolgere con pienezza le funzioni proprie del ruolo di dirigente del Corpo di Polizia Municipale.
La cognizione di tale posizione spetta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con possibilità di riassunzione innanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.; le spese di lite sono compensate per giustificati motivi.
Nota della Redazione
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