Sopravvenuto difetto di interesse e improcedibilità del ricorso (TAR Trentino-Alto Adige n. 29 del 04.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sopravvenuto difetto di interesse a coltivare la lite, fatto valere dalla parte ricorrente con dichiarazione non contestata dalle controparti, determina la improcedibilità del ricorso per carenza di una condizione dell’azione. Il giudice amministrativo prende atto della rinuncia all’interesse sostanziale alla decisione e non procede all’esame del merito delle censure. La declaratoria di improcedibilità consegue all’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che tipizza la sopravvenuta carenza di interesse quale causa di estinzione del processo. Le spese di lite possono essere integralmente compensate in virtù dell’accordo espresso dalle parti, mentre il contributo unificato resta a carico dei ricorrenti.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari o gestori di attività commerciali affacciate su una via del centro cittadino, hanno impugnato la delibera con cui il consiglio di amministrazione di una società a partecipazione pubblica ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di infrastrutturazione della via, limitatamente alla collocazione temporale del cantiere e alle previsioni in tema di accessibilità e collegamenti pedonali. Contestavano la scelta del periodo di esecuzione, coincidente con uno dei momenti di massima affluenza turistica, e lamentavano la compromissione dell’accesso alle attività.

I ricorrenti proponevano censure di violazione dei diritti partecipativi, contraddittorietà, vizio di motivazione e travisamento, e formulavano domanda risarcitoria. Con decreto presidenziale gli atti venivano sospesi; all’esito della camera di consiglio la domanda cautelare era respinta. In vista dell’udienza di merito i ricorrenti depositavano dichiarazione di non avere più interesse a coltivare la lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la dichiarazione dei ricorrenti non è stata contestata dalle controparti. La società e il Comune hanno accettato la richiesta di compensazione delle spese; anche la società intervenuta ha preso atto del sopravvenuto difetto di interesse e nulla ha eccepito sull’integrale compensazione.

Su questa base il Tribunale prende atto della dichiarazione e ne trae la conseguenza processuale. Venendo meno una delle condizioni dell’azione, il ricorso è improcedibile. La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che disciplinano rispettivamente la sopravvenuta carenza di interesse e la pronuncia sul processo.

Il Collegio non esamina quindi le eccezioni preliminari sollevate dalle parti resistenti e dall’intervenuta — inammissibilità per omessa impugnazione di atti consequenziali, difetto di notifica ai controinteressati, difetto di giurisdizione, difetto di legittimazione passiva, tardività — né il merito delle censure. La sopravvenuta improcedibilità assorbe ogni altra questione e definisce il giudizio sul piano processuale.

Quanto alle spese, in virtù dell’accordo espresso dalle parti le spese di lite sono interamente compensate. Il contributo unificato resta a carico dei ricorrenti. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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