Criteri valutazione titoli prima seduta e pubblicazione sito web (TAR Lazio n. 119 del 13.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel concorso pubblico per esami e titoli i criteri e i sub-criteri di valutazione devono essere stabiliti dalla commissione esaminatrice nella prima seduta e, comunque, prima dell’inizio delle operazioni di correzione delle prove dei candidati. Non sussiste alcun obbligo di preventiva comunicazione dei criteri ai concorrenti prima del sostenimento della prova. La fissazione dei criteri in una seduta cronologicamente anteriore alla prova scritta, ancorché avvenuta nella medesima mattinata, non integra violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994. Il principio di imparzialità non è vulnerato quando la valutazione dei titoli segua lo svolgimento della prova e riguardi i soli candidati ammessi. La comunicazione degli esiti mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, se prevista dal bando, ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico indetto dal Comune di Gaeta per la copertura di un posto di istruttore direttivo – assistente sociale. All’esito della prima prova scritta, articolata in quesiti a risposta multipla, veniva collocata tra i candidati non ammessi alla prova successiva. Proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, avverso la nomina della commissione, i verbali di fissazione dei criteri e di svolgimento della prova, l’esito pubblicato e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale.

La ricorrente deduceva l’incompetenza del dirigente che aveva nominato la commissione, la violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 per asserita fissazione dei criteri dopo la presa visione dei titoli, l’illegittimo svolgimento della prova per errore nei quesiti e il difetto di motivazione dell’esito di non ammissione. Il Comune e la controinteressata, vincitrice della procedura, resistevano eccependo l’improcedibilità e l’inammissibilità del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare entrambe le eccezioni di rito. Quella di improcedibilità cade perché la ricorrente ha tempestivamente impugnato con motivi aggiunti la graduatoria definitiva. Quella di inammissibilità per mancata dimostrazione della prova di resistenza è parimenti infondata, giacché le censure, ove accolte, travolgerebbero la legittimità dell’intero concorso.

Nel merito il primo motivo è dichiarato privo di pregio: in ossequio all’art. 11 del regolamento comunale, quale Presidente della commissione è stato nominato il dirigente del dipartimento interessato dalla procedura.

Il secondo motivo viene respinto sul rilievo che la sequenza procedimentale — nomina, selezione dei criteri, svolgimento della prova — si è svolta correttamente, come attestano i verbali redatti in successione temporale (ore 9,20; ore 9,45; ore 11,20). Il Collegio richiama il consolidato indirizzo secondo cui l’art. 12 d.P.R. n. 487/1994 impone la fissazione dei criteri nella prima seduta e comunque prima della correzione, senza obbligo di portarli a conoscenza dei candidati prima della prova, citando T.A.R. Bologna, I, 3 settembre 2020, n. 552. Nessuna lesione dell’imparzialità ricorre, poiché la valutazione dei titoli è avvenuta solo dopo la prova scritta e per i soli ammessi.

Anche il motivo sui quesiti mal formulati è infondato: la commissione, avvedutasi dell’errore, ha adottato criteri correttivi senza alterare la par condicio dei concorrenti. Quanto alla mancata comunicazione personale dell’esito, l’art. 12 del bando prevede che le comunicazioni avvengano mediante pubblicazione sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti. Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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