Impugnazione di variante urbanistica e titoli edilizi: onere di tempestiva impugnazione (TAR Puglia n. 16 del 02.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine per impugnare le disposizioni che disciplinano con effetti erga omnes l’uso del territorio, contenute in piani regolatori, piani attuativi o varianti, decorre, per i soggetti terzi, dall’ultimo giorno di pubblicazione delle relative delibere. È terzo, e non destinatario di notificazione personale, il proprietario di immobili che dalla variante assuma un pregiudizio economico, senza essere inciso da vincolo preordinato all’esproprio. La presunzione legale di conoscenza si estende alle convenzioni urbanistiche richiamate in modo analitico nei loro contenuti ed effetti dalle delibere pubblicate. Divenuto inoppugnabile il provvedimento presupposto, è inammissibile l’impugnazione dell’atto conseguenziale per vizi derivati, salvo che si deducano vizi propri ed autonomi.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un esercizio di vicinato in Taviano, impugnava l’autorizzazione unica n. 1 del 5 febbraio 2019 e l’allegato permesso di costruire, nonché l’autorizzazione unica n. 5 del 29 settembre 2020 con il relativo titolo edilizio, concernenti la realizzazione di una media struttura di vendita di tipo M1 e di un locale commerciale con uffici. Il ricorso investiva anche gli atti presupposti: la delibera consiliare istitutiva dello schema di convenzione, la delibera di modifica della convenzione con deroga alle NTA del PRG, la proroga della validità convenzionale e il documento strategico del commercio.
Con quattro distinte produzioni per motivi aggiunti la società censurava, tra l’altro, il verbale comunale di archiviazione dei procedimenti di vigilanza edilizia avviati su suo esposto. Il TAR disponeva verificazione tecnica sulla vicenda convenzionale e sulla conformità dell’edificio ai titoli.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’inoppugnabilità degli atti regolatori. Secondo l’indirizzo richiamato — Consiglio di Stato, IV, 28 gennaio 2019, n. 669, e Consiglio di Stato, VI, 3 marzo 2014, n. 965 — la variante che incide su beni specifici va notificata ai soli destinatari di un vincolo espropriativo; per i terzi il termine decorre dal perfezionamento della pubblicazione. La ricorrente non è destinataria di alcun vincolo, onde opera la pubblicità legale delle delibere, avvenuta nei termini accertati dal verificatore.
Tale presunzione si estende alle convenzioni urbanistiche del 2007 e alla conferma del 2009, richiamate analiticamente nelle delibere. Il Collegio richiama il principio della piena conoscenza dell’atto lesivo, che non richiede la conoscenza integrale del provvedimento, essendo a tal fine sufficiente la percezione dell’esistenza e della lesività (Consiglio di Stato, IV, 23 dicembre 2021, n. 8547; TAR Lazio, III, 5 aprile 2023, n. 5753). Da ciò deriva la tardività dell’impugnazione degli atti presupposti e l’inammissibilità dei vizi derivati dedotti avverso i titoli consequenziali (Consiglio di Stato, III, 15 settembre 2020, n. 5461; Consiglio di Stato, V, 25 marzo 2016, n. 1242).
Nel merito residuo, la Corte valorizza la relazione di verificazione: l’edificio risulta in sostanziale conformità ai titoli e le difformità rientrano nel regime delle varianti in corso d’opera ex art. 22 del d.P.R. n. 380/2001. Quanto alla natura dell’intervento, non emergono elementi che impediscano la sussunzione nella ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380/2001, non avendo la ricorrente provato il venir meno delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente quanto a volumi, sagoma e superfici.
Sul rispetto delle distanze, la costruzione in aderenza risulta consentita, per il secondo stralcio funzionale, dalla delibera consiliare n. 16 del 2011, ormai inoppugnabile, e per la porzione ricostruita dai parametri della zona, dei quali non è dimostrata la violazione. Il ricorso è pertanto in parte irricevibile, in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese salvo quelle della verificazione.
Nota della Redazione
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