Ottemperanza a giudicato del giudice del lavoro e penalità di mora (TAR Calabria n. 17 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm. è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, contenenti un obbligo di pagamento di somme di denaro a carico dell’amministrazione, rimasto inadempiuto anche dopo la notifica del titolo in forma esecutiva. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’ente di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per il pagamento e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di inerzia. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda condanne pecuniarie, e si cumula con gli interessi legali stante il suo carattere sanzionatorio. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e, in caso di ulteriore inerzia, sono corrisposte dal commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.

Il Fatto

La ricorrente propone ricorso per ottemperanza avverso il silenzio dell’INPS, deducendo l’inadempimento alla sentenza del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Il titolo giudiziale aveva condannato l’Istituto al pagamento di una somma a titolo di indennità per un periodo del 2020, oltre alla rifusione delle spese con distrazione.

L’Istituto, ritualmente diffidato, non ha corrisposto quanto dovuto. La ricorrente chiede quindi l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale perdurante inadempimento e la liquidazione della somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’INPS non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato. Sussistono tutti i requisiti dell’azione di ottemperanza: si tratta di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, come da attestazione in atti, recante un obbligo di pagamento a carico dell’amministrazione, che la ricorrente assume non adempiuto neppure dopo la notifica del titolo in forma esecutiva.

Il Tribunale dichiara pertanto l’obbligo dell’Istituto di dare esecuzione al giudicato mediante la corresponsione della somma liquidata, oltre interessi maturati, entro 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di inutile scadenza del termine, nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Catanzaro, o un funzionario da lui designato, che nei successivi sessanta giorni darà corso al pagamento, compiendo gli atti necessari, anche di modifica di bilancio, a spese dell’ente inadempiente.

Quanto alla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne afferma l’ammissibilità anche per l’ottemperanza di condanne al pagamento di somme, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella di cui al comma 781 dell’art. 1 legge n. 208 del 2015. Non ravvisando iniquità o cause ostative, determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’INPS. Il Collegio precisa che, in caso di mancata refusione, al pagamento provvederà il commissario nominato, sul rilievo che il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, e ragioni di economia processuale impongono di evitare un secondo giudizio di ottemperanza. Il richiamo all’art. 95 cod. proc. civ. e all’art. 510 cod. proc. civ. conferma che nel processo esecutivo le spese gravano sul debitore e sono soddisfatte in prededuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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