Rivendite speciali: distanza minima applicabile al procedimento riaperto dopo annullamento in autotutela (Cons. Stato n. 9347 del 20.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per l’istituzione di una rivendita speciale, riaperto dopo che l’amministrazione ha annullato in autotutela il primo decreto autorizzativo, resta soggetto alla disciplina vigente al momento del nuovo avvio, in forza del principio del tempus regit actus. Non si configura alcun effetto consolidato opponibile alla sopravvenienza normativa, poiché l’annullamento d’ufficio opera ex tunc e travolge l’atto originario. La previsione che impone la distanza minima di duecento metri tra rivendite è dotata di immediata precettività e non richiede l’adozione del regolamento attuativo, avendo grado di dettaglio sufficiente a renderla operante. L’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla Direttiva 2006/123/CE conferma l’applicazione immediata delle nuove disposizioni.
Il Fatto
La controversia riguarda l’istituzione di una rivendita speciale di tabacchi presso una sala bingo gestita dalla società appellante. La Direzione regionale dei Monopoli aveva adottato un primo provvedimento autorizzativo, la cui efficacia era stata sospesa in sede cautelare dal TAR Liguria per difetto di motivazione. L’amministrazione, preso atto del perdurante interesse della società, aveva annullato in autotutela quel decreto ed emesso un nuovo provvedimento istitutivo, questa volta motivato.
La controinteressata impugnava anche il secondo atto. Il TAR Liguria accoglieva il ricorso sul rilievo della sopravvenienza normativa di cui alla legge n. 37 del 2019, che aveva riconfermato il requisito della distanza minima di duecento metri anche per le rivendite speciali. La società propone appello, sostenendo l’inapplicabilità della nuova disciplina.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina l’unico motivo d’appello, articolato in due profili concorrenti. Il primo sostiene che il secondo procedimento costituisse mero prosieguo di quello sospeso in via cautelare, con conseguente consolidamento della situazione sotto la previgente disciplina. Il secondo assume l’inapplicabilità della legge n. 37 del 2019 in assenza del regolamento attuativo previsto dall’art. 4, comma 3.
Entrambe le censure sono infondate. Sul primo punto il Consiglio di Stato rileva che l’amministrazione aveva definitivamente annullato il primo decreto istitutivo con provvedimento del 24 luglio 2019. L’annullamento d’ufficio ha operato con effetto ex tunc, travolgendo la precedente deliberazione. Non era quindi ravvisabile alcun effetto consolidato, non caducabile per effetto delle sopravvenienze.
Permaneva la manifestazione di interesse della società, sicché il procedimento doveva ripartire dall’inizio. La sua pendenza all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 37 del 2019 ne imponeva l’applicazione in forza del principio del tempus regit actus. Il requisito della distanza minima di duecento metri era incontestatamente carente nel caso concreto.
Quanto al secondo profilo, la Corte esclude che la norma richieda il decreto ministeriale di attuazione. La previsione presenta un grado di dettaglio tale da non necessitare di integrazione. Militano in tal senso anche ragioni storico-sistematiche: la legge n. 37 del 2019 è stata resa necessaria per adeguare la normativa italiana al diritto unionale, superando il criterio della produttività minima ritenuto in contrasto con la Direttiva 2006/123/CE. L’imminenza del contrasto con la normativa sovranazionale imponeva l’immediata applicabilità delle disposizioni che non richiedevano attuazione.
Il gravame è quindi respinto. La sentenza impugnata aveva correttamente escluso che fosse autorizzabile la rivendita speciale per carenza del requisito della distanza. Le ragioni della controversia, conseguenti all’applicazione di norme sopravvenute, giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.