Responsabilità da omissione Anac e nesso causale nel mancato rilascio SOA (Cons. Stato n. 142 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità da condotta omissiva della pubblica amministrazione, il giudizio controfattuale sul nesso causale richiede di verificare, secondo il criterio del più probabile che non, se la condotta doverosa omessa avrebbe consentito all’interessato di conseguire il bene della vita anelato. Quando il bene della vita consiste nel rilascio di un’attestazione SOA di classifica superiore, la prova della sussistenza dei requisiti di ordine generale — segnatamente della regolarità fiscale — costituisce presupposto della fattispecie normativa posta a parametro del giudizio prognostico. La mancata dimostrazione di tali requisiti integra una causa da sola sufficiente a produrre l’evento e interrompe il nesso di causalità rispetto all’omissione dell’Anac. In sede risarcitoria il principio dispositivo opera con pienezza, senza il temperamento del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento, con la conseguenza che la consulenza tecnica non può supplire al mancato assolvimento dell’onere della prova.
Il Fatto
La società appellante aveva chiesto al TAR Lazio la condanna dell’Anac al risarcimento del danno asseritamente derivato dal mancato esercizio dell’attività amministrativa doverosa, come accertato dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 2173/2021. Secondo la prospettazione dell’appellante, l’omissione dell’Autorità avrebbe impedito il riconoscimento della classifica VIII della categoria OG2, con declassamento alla classifica IV bis e conseguente pregiudizio economico. Il TAR Lazio, con sentenza 27 gennaio 2025 n. 1653, aveva respinto il ricorso. La società ha proposto appello, articolando motivi avverso il travisamento dei fatti, il difetto di prova del danno conseguenza, della perdita di chance, del danno curriculare e del danno da immobilizzo delle risorse, chiedendo in via istruttoria consulenza tecnica o verificazione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la fattispecie risarcitoria muovendo dall’accertamento contenuto nella sentenza n. 2173 del 2021, che aveva annullato la nota Anac del 6 aprile 2018 per mancato esercizio del potere di vigilanza e controllo in materia di qualificazione. La condotta omissiva dell’Autorità non è in contestazione; ciò che va verificato è la sua portata causale rispetto all’evento di danno.
La Corte applica la teoria condizionalistica secondo la “doppia formula” in versione rovesciata: la condotta omessa è causa dell’evento se, sostituita dalla condotta doverosa, l’evento non si sarebbe verificato. Il parametro del giudizio controfattuale è costituito dalla fattispecie normativa che disciplina il rilascio dell’attestazione SOA. Poiché il possesso dei requisiti generali è presupposto del rilascio, e la modifica della classifica integra rinnovo dell’attestazione ai sensi dell’art. 76, commi 7 e 8, del d.P.R. n. 207/2010, la relativa verifica è doverosa.
Dagli atti emerge che la società presentò l’istanza di classifica VIII il 30 settembre 2016 con dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. Tuttavia l’Anac ha allegato violazioni fiscali, anche non definitivamente accertate e alcune anteriori al 2016, che avevano già pregiudicato la regolarità fiscale. La Corte esclude che la dichiarazione sostitutiva costituisca prova legale: essa ha funzione di semplificazione e resta esposta alla verifica amministrativa, secondo l’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 e il precedente Cons. Stato, sez. VII, n. 343 del 2023. Neppure l’attestazione SOA è idonea a comprovare i requisiti generali, che presuppongono la specifica attestazione, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, n. 4622 del 2021.
La mancanza dei requisiti generali nel 2016 integra pertanto una causa da sola sufficiente a interrompere il nesso eziologico. La Corte esclude che l’evento costituisca conseguenza eccezionale: esso è piuttosto conseguenza ordinaria e probabile della mancata attestazione. Non è quindi provato che, in assenza dell’omissione, la classifica VIII sarebbe stata conseguita.
Quanto al danno conseguenza, la Sezione rileva il difetto probatorio su tutte le voci: la perizia non quantifica il riflesso della differenza di classifica sul valore del ramo d’azienda e si rivela contraddittoria; il danno curriculare presuppone la mancata aggiudicazione e richiede prova puntuale secondo l’Adunanza plenaria n. 2 del 2017; la perdita di chance richiede la prova di una probabilità seria e concreta, non desumibile dai soli dati di mercato; l’immobilizzo delle risorse non è imputabile al mancato riconoscimento della classifica. Infine, l’azione risarcitoria soggiace all’onere della prova degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., e la consulenza tecnica non può supplire alla sua violazione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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