Tariffa onnicomprensiva fotovoltaica: legittimo il ricalcolo dell’algoritmo GSE (Cons. Stato n. 5027 del 11.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa fissa onnicomprensiva (TFO) riconosciuta agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW costituisce un’unica forma di remunerazione, che include tanto la componente incentivante quanto la valorizzazione economica dell’energia ceduta al GSE. Il prezzo zonale opera all’interno della tariffa, quale fattore di determinazione delle sue componenti, e non come criterio di indicizzazione esterna: la componente non incentivante non può quindi superare il valore della TFO. Lo spalma incentivi di cui all’art. 26 d.l. 91/2014 ha rimodulato in diminuzione la sola componente incentivante, senza trasformare la TFO in tariffa variabile. La correzione dell’algoritmo di calcolo adottata dal GSE costituisce rettifica di un errore logico, non annullamento d’ufficio, ed è doverosa; il recupero delle somme eccedenti integra indebito oggettivo e prescinde da un affidamento tutelabile del produttore.

Il Fatto

Una società titolare di un impianto fotovoltaico di potenza inferiore a 1 MW, ammesso alla tariffa fissa onnicomprensiva del Quinto Conto Energia, ha impugnato la comunicazione con cui il GSE, nel marzo 2023, ha concluso il procedimento di adeguamento dell’algoritmo di calcolo della TFO, contestando un indebito di oltre 62.000 euro per gli anni 2021 e 2022.

Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo che il meccanismo della TFO non riconosca compensi ulteriori per l’energia prodotta e che la revisione della formula costituisca rettifica di un errore, non esercizio di autotutela. La società ha proposto appello, riproponendo i profili di illegittimità dell’algoritmo, di contrasto con la normativa sugli extraprofitti, di violazione del legittimo affidamento e delle fonti eurounitarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione della TFO. Richiamando l’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 e la delibera ARERA n. 343/2012/R/efr, il Consiglio di Stato esclude che per gli impianti fino a 1 MW esistano due canali di remunerazione. L’energia è interamente ceduta al GSE e la tariffa, proprio perché onnicomprensiva, incorpora anche il valore economico dell’energia ritirata. La distinzione tra componente incentivante e componente non incentivante rileva solo ai fini della determinazione del corrispettivo.

Da qui la lettura dell’art. 26 d.l. 91/2014: la rimodulazione ha inciso sulla sola componente incentivante, calcolata come differenza tra TFO e prezzo zonale medio, lasciando immutata la natura fissa della tariffa. L’anomalo aumento dei prezzi del biennio 2021-2022 ha reso negativo il differenziale, con la conseguenza che l’algoritmo originario erogava un importo pari al prezzo zonale, superiore alla stessa TFO. Il risultato contrasta con la finalità dello spalma incentivi, con il limite posto dall’art. 5, comma 1, d.m. 5 luglio 2012 e con la ratio dell’art. 24 d.lgs. 28/2011, che vuole evitare la sovraincentivazione.

La correzione della formula, mediante l’introduzione del valore minimo tra prezzo zonale e TFO, è quindi necessaria. Il GSE non ha introdotto un price cap sul prezzo di mercato: l’impianto non vende energia sul mercato, e il limite serve solo a ricondurre il quantum entro il valore massimo fissato dal conto energia. Nemmeno è configurabile un esercizio di autotutela, perché l’intervento ha ad oggetto la formula algoritmica e non un provvedimento amministrativo, ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, peraltro motivata in ordine alla sopravvenienza eccezionale.

Il legittimo affidamento non è invocabile: l’operatore ha scelto ex ante un regime che lo pone al riparo dalle oscillazioni di mercato e non può pretendere le regole del mercato cui è rimasto estraneo. Il regolamento UE 2022/1854 è estraneo alla fattispecie, che non concerne l’apposizione di un tetto ai ricavi di mercato ma la corretta determinazione della tariffa. Quanto al recupero, l’art. 26, comma 1, d.l. 91/2014 attiene al conguaglio sulla producibilità e non alla ripetizione dell’indebito, sempre esperibile; la compensazione tra dare e avere non richiede rateizzazione, mai domandata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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