Tariffa onnicomprensiva, legittimo il tetto al prezzo zonale nel calcolo (Cons. Stato n. 6367 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
È legittimo l’operato del GSE che, nel calcolare la tariffa fissa onnicomprensiva rimodulata ai sensi dell’art. 26, comma 4, del d.l. n. 91/2014, introduce un tetto massimo al prezzo zonale dell’energia pari al valore della TFO riconosciuta all’atto dell’ammissione al Conto Energia. Tale correzione non modifica unilateralmente la convenzione, ma adegua l’algoritmo al precetto normativo, evitando che gli operatori percepiscano incentivi superiori a quelli dovuti per legge. L’operazione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica: essa non integra esercizio di autotutela e non è quindi soggetta ai presupposti dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Anche qualora si volesse invocare tale disciplina, il GSE ha comunque motivato in ordine al termine ragionevole, alla sopravvenienza eccezionale dei prezzi e al bilanciamento degli interessi.

Il Fatto

La società appellante è titolare di quattro impianti fotovoltaici ammessi agli incentivi del D.M. 5 maggio 2011 (Quarto Conto Energia), quindi soggetti alla disciplina cd. Spalma Incentivi di cui al d.l. n. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014. Con mail del 28 ottobre 2022 il GSE comunicava la sospensione degli importi in acconto, resasi necessaria per l’implementazione di un nuovo algoritmo di calcolo del corrispettivo.

La società impugnava tale nota davanti al TAR Lazio, che respingeva ricorso e motivi aggiunti. Proponeva quindi appello, lamentando l’errata qualificazione del potere esercitato dal Gestore e la mancata applicazione della disciplina dell’autotutela.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la struttura della tariffa onnicomprensiva: un corrispettivo fisso che racchiude sia la componente di incentivazione dell’energia prodotta, sia la valorizzazione dell’energia immessa in rete. Per gli impianti del Quarto Conto Energia la TFO si applica a qualunque potenza; per il Quinto Conto Energia fino a 1 MW. Gli importi sono prefissati negli allegati ai decreti ministeriali e non possono essere superati.

L’art. 26, comma 4, del d.l. n. 91/2014 dispone che le riduzioni si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo l’art. 5, comma 1, secondo periodo, del D.M. 5 luglio 2012, cioè come differenza tra TFO e prezzo zonale orario. Da qui l’algoritmo adottato dal GSE, che rimodula la differenza e vi somma il prezzo zonale scorporato.

Fino alla metà del 2021 il prezzo dell’energia rimase sotto il valore della TFO. L’improvviso aumento registrato nel 2021 e nel 2022 avrebbe però consentito di riconoscere TFO rimodulate superiori a quelle previste per legge. Il Gestore ha quindi introdotto un tetto massimo al prezzo zonale, pari alla TFO riconosciuta in sede di accesso al Conto Energia.

La Sezione ritiene che il GSE abbia operato nel rispetto della normativa di riferimento e della ratio della disciplina Spalma Incentivi, richiamando i propri precedenti (Cons. Stato, Sez. II, n. 2824 del 2025 e i successivi identici fino alla n. 2830 del 2025). Quanto alla dedotta modifica unilaterale della convenzione, il Collegio esclude che vi sia stata, richiamando l’argomentazione del TAR Lazio, Sez. Terza Ter, n. 9560 del 2023.

Sul secondo motivo, il Consiglio conferma che la correzione ha natura vincolata e si risolve in una pura operazione matematica, restando fuori dal perimetro dell’autotutela (Cons. Stato, Sez. II, n. 3814 del 2025). Il GSE non ha annullato alcun provvedimento, ma ha comunicato la modifica dell’algoritmo. In ogni caso i presupposti dell’art. 21-nonies risultano rispettati: conguagli entro i termini, interesse pubblico esplicitato e valutazione comparativa effettuata. L’appello è pertanto respinto, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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