Gestioni idriche autonome: la salvaguardia resta legata al termine convenzionale (Cons. Stato n. 1805 del 06.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La norma di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. a), d.lgs. n. 152/2006, che fa salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma già istituite nei Comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti ai sensi dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006, non incide sulla durata delle gestioni medesime: essa stabilisce soltanto i criteri per riconoscere la salvaguardia. La gestione autonoma costituisce eccezione rispetto alla regola dell’unicità della gestione per ambiti territoriali ottimali e va interpretata in modo rigoroso e restrittivo. Il termine finale resta quello fissato negli atti di assenso e nelle convenzioni di coordinamento, anche quando sia ancorato alla scadenza dell’affidamento al gestore d’ambito. La proroga di tale affidamento, disposta con atto che non riguarda le gestioni salvaguardate, non si estende automaticamente a queste ultime, trattandosi di rinvio fisso e non dinamico.

Il Fatto

Alcuni Comuni montani del Torinese, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, avevano conservato la gestione autonoma del servizio idrico integrato in forza dell’art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. L’Autorità d’Ambito aveva assentito a tale regime con due deliberazioni del 2008 e del 2012; le convenzioni di coordinamento collegavano la durata della gestione allo spirare dell’affidamento d’ambito, fissato al 31 dicembre 2023.

Con una successiva deliberazione del 2016 l’Autorità prorogava di dieci anni, fino al 31 dicembre 2033, la sola durata dell’affidamento al gestore d’ambito. Con una nota del 2023 intimava poi ai Comuni di adempiere per il subentro del gestore dal 1° gennaio 2024. Il TAR Piemonte accoglieva in parte il ricorso, ritenendo che il termine delle gestioni salvaguardate recepisse automaticamente la proroga. Proponevano appello i Comuni e, separatamente, l’Autorità d’Ambito.

La Motivazione della Corte

Riuniti i gravami, il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità: la nota impugnata ha autonoma capacità lesiva, perché dichiara cessata la gestione salvaguardata e impone gli adempimenti per il subentro. Le convenzioni richiamavano una mera eventualità di modifica normativa, senza precisarne le conseguenze. Prive di contenuto provvedimentale sono invece le note del gestore, che si limitano a dare attuazione all’atto dell’Autorità.

Nel merito la Corte ricostruisce il quadro normativo e richiama l’orientamento consolidato: la gestione unica è la regola, quella autonoma l’eccezione, come confermato dall’art. 149-bis d.lgs. n. 152/2006. La disposizione del 2014, poi modificata nel 2015, consente la gestione separata solo in casi eccezionali, con interpretazione restrittiva, per non vanificare il principio di unicità, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, n. 5237 del 2020 e da Cons. Stato, Sez. IV, n. 1114 del 2024.

La Corte esclude che la disciplina sopravvenuta abbia inciso sulla durata: essa fissa solo i criteri della salvaguardia. Il rinvio contenuto nelle convenzioni alla delibera del 2004 è rinvio fisso, non dinamico; la proroga del 2016 riguarda la gestione in house, istituto non assimilabile alle gestioni salvaguardate e motivata da esigenze di sostenibilità degli investimenti. Non rilevano l’art. 147, comma 2-ter, riferito alle sole gestioni in attesa di valutazione e alla lettera b), né la dedotta violazione del termine del 30 settembre 2022.

Quanto alla necessità di una revoca espressa del consenso, la Corte osserva che l’assenso era stato prestato con l’originaria scadenza e avrebbe dovuto essere rinnovato. Respinto l’appello dei Comuni, è accolto quello dell’Autorità e, in riforma, è respinto il ricorso di primo grado, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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