Nuove tariffe del commissario ad acta e insussistenza dell’obbligo di provvedere (TAR Calabria n. 1904 del 17.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui il commissario ad acta, nominato in esito all’accertamento dell’illegittimità del silenzio, determina le nuove tariffe per le strutture socio-sanitarie accreditate, ha natura di atto amministrativo a portata generale e dispiega efficacia anche nei confronti dei rapporti contrattuali non definiti in via transattiva. Ne consegue che l’amministrazione regionale non è tenuta ad adottare un ulteriore provvedimento espresso sulla diffida con cui l’operatore economico chieda l’adeguamento della retta già determinata da quell’atto. Il ricorso proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio è pertanto infondato, restando irrilevante l’esame delle eccezioni sulla legittimazione passiva.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce una casa protetta per persone disabili, accreditata in via definitiva nel 2010. Negli anni 2010-2015 ha stipulato sei accordi contrattuali con l’azienda sanitaria provinciale, ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 13, comma 2, l.r. Calabria n. 24/2008, erogando prestazioni in favore di utenti autorizzati dall’azienda. I contratti richiamavano la retta fissata dalla d.G.R. n. 125 del 2009.
In attuazione dell’art. 11, comma 5, l.r. n. 24/2008, la Regione aveva approvato il Regolamento regionale n. 13/2009, che imponeva di rideterminare le tariffe entro sessanta giorni. L’adeguamento non fu però formalmente recepito, così alcune associazioni di strutture private ricorsero al TAR, che con le sentenze n. 834 e 835 del 27 luglio 2012 accertò il silenzio e nominò un commissario ad acta. Questi approvò le nuove tariffe con decreto n. 454 del 28 ottobre 2015; molti operatori stipularono accordi transattivi, la ricorrente no. Con diffida del 7 novembre 2024 la società ha chiesto di provvedere anche nei suoi confronti; a fronte dell’inerzia ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ritiene di poter omettere l’esame delle questioni preliminari sulla legittimazione passiva, sollevate dall’ufficio commissariale, stante l’infondatezza nel merito dell’azione.
Richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 8 del 25 maggio 2021, il Collegio ricorda che il commissario ad acta è ausiliario del giudice, ma nell’eseguire la decisione adotta atti amministrativi, compiendo valutazioni e scelte di natura discrezionale in luogo dell’amministrazione inadempiente. Gli effetti di tali atti sono imputabili alla sfera giuridica dell’amministrazione e derivano direttamente dalla pronuncia del giudice: il momento genetico non risiede nella norma attributiva del potere, ma nella sentenza, e il momento funzionale è l’effettività della tutela giurisdizionale.
Gli atti del commissario possono incidere anche verso i terzi, come conferma l’art. 114, comma 6, c.p.a., che ne consente l’impugnazione da parte degli estranei al giudicato con il rito ordinario.
Nel caso concreto, il decreto commissariale adottato in esito all’accertamento del silenzio della Regione ha natura di atto amministrativo e, per il suo oggetto e per il tenore testuale che richiama il Regolamento regionale n. 13/2009, ha portata generale. Le nuove tariffe sono quindi suscettibili di applicazione anche ai corrispettivi dovuti alla ricorrente.
Ne deriva che l’amministrazione non aveva l’obbligo di provvedere nuovamente sulla diffida del 7 novembre 2024. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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