Quote latte, prescrizione decennale del prelievo e onere probatorio dell’Agenzia (TAR Sicilia n. 1212 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di quote latte, gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non costituiscono prestazioni periodiche, ma misure a carattere patrimoniale imposte sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Ad essi si applica pertanto la prescrizione decennale ordinaria e non quella quinquennale dell’art. 2948 cod. civ. Spetta all’Amministrazione allegare e provare gli atti interruttivi intervenuti tra l’annualità di riferimento e la notifica della cartella. In loro assenza il credito è prescritto e l’intimazione di pagamento va annullata. Rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., le controversie sulla fase attuativa del prelievo.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola operante nel settore del latte vaccino, riceveva in data 12.10.2018 un’intimazione di pagamento recante l’oggetto “Regime Quote Latte – versamento del prelievo esigibile”. L’atto imponeva il versamento di una somma a titolo di prelievo sulle consegne per l’annualità 2000/2001, oltre interessi, in applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 1, della legge n. 33/2009.
Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR Sicilia, sede staccata di Catania, deducendo vizi propri dell’intimazione, l’omessa notifica dell’atto presupposto, la prescrizione del credito e l’illegittimo calcolo degli interessi. L’AG.E.A., ritualmente evocata, non si costituiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. In materia di quote latte rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. t), cod. proc. amm., non solo le controversie sul prelievo supplementare ma anche quelle relative alla fase attuativa, compresa l’impugnazione del ruolo e della cartella esattoriale. Il richiamo è a Consiglio di Stato, sez. V, 19.04.2019, n. 2552.
Superata l’eccezione, il Tribunale verifica la ritualità della notifica del ricorso, effettuata presso la sede dell’Agenzia ex art. 140 cod. proc. civ., poiché il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato è solo facoltativo per l’AG.E.A. e non obbligatorio.
Nel merito, il Collegio ritiene fondata la seconda censura, relativa alla prescrizione del credito. La questione centrale è di ordine probatorio: sarebbe spettato all’Agenzia dedurre e provare l’esistenza di atti interruttivi, volti all’accertamento o alla riscossione, intervenuti tra l’annualità di riferimento e la notifica della cartella. Poiché tale prova non è stata fornita, la prescrizione si è compiuta.
Il Tribunale precisa tuttavia il regime applicabile, correggendo l’impostazione del ricorrente. Il termine di prescrizione è quello ordinario decennale e non quello quinquennale. Gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare e i relativi interessi non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali. Non è dunque invocabile la prescrizione quinquennale dell’art. 2948 cod. civ., giacché il prelievo non costituisce prestazione periodica; il riferimento è a T.A.R. Torino, sez. II, 2.05.2023, n. 399.
Ne consegue che l’intimazione di pagamento impugnata deve dichiararsi prescritta e il ricorso è accolto. La peculiarità della vicenda e la minima attività processuale svolta giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia