Rinnovo del permesso di soggiorno: il ritardo non prova l’assenza dall’Italia (TAR Lombardia n. 3009 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ritardo nella presentazione dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non è di per sé sufficiente a dimostrare che lo straniero si sia allontanato dal territorio nazionale per un periodo superiore a quello massimo consentito dall’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999. L’amministrazione che fondi il diniego sull’interruzione del soggiorno deve confrontarsi con la documentazione contraria prodotta dall’interessato e motivare sugli elementi che la smentiscono. Il difetto di istruttoria resta integrato quando l’atto confermativo, adottato all’esito di un riesame cautelare, riproduca la motivazione del precedente decreto senza acquisire alcun nuovo elemento. Il mancato rispetto del termine per la domanda non costituisce autonoma ragione di diniego se non è correlato a una specifica norma e se non è valutata l’incidenza di cause di forza maggiore, come l’emergenza pandemica.

Il Fatto

La Questura ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dello straniero, titolare di un permesso scaduto, adducendo due ragioni: l’allontanamento dal territorio nazionale oltre il limite dell’art. 13, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 e la presentazione della domanda diciotto mesi dopo la scadenza del titolo, effettuata da persona diversa perché l’interessato si trovava all’estero.

Il ricorrente ha impugnato il decreto deducendo omessa e insufficiente istruttoria ed errata motivazione. Con ordinanza cautelare n. 700/2023 il TAR ha sospeso l’atto per un motivato riesame, rilevando che la documentazione di causa non confermava l’assunto dell’amministrazione e che il ricorrente, salvo brevi rientri, aveva continuato a lavorare stabilmente in Italia. La Questura ha adottato un nuovo decreto confermativo, impugnato con motivi aggiunti per difetto di istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il primo provvedimento sostituito dal nuovo atto di rigetto. La decisione si concentra quindi sui motivi aggiunti.

Il thema decidendum è se il diniego possa reggersi sulla sola tardività della domanda e sulla dichiarazione dell’interessato circa l’inoltro del kit da parte di terzi. La risposta è negativa. Il TAR rileva che l’atto confermativo riproduce sostanzialmente la motivazione del decreto precedente senza addurre alcun elemento idoneo a smentire la documentazione prodotta in giudizio.

Dai timbri apposti sui passaporti, dalle convocazioni in Questura e dai documenti attestanti l’attività lavorativa per gli anni 2020, 2021 e 2022 risulta, come già affermato in sede cautelare, che il ricorrente si è allontanato solo per brevi periodi e ha lavorato stabilmente in Italia. Di fronte a tali prove, il ritardo di diciotto mesi non basta a dimostrare un’interruzione continuativa del soggiorno superiore al limite normativo.

Il Collegio esclude poi che il ritardo possa sorreggere da solo il diniego, per tre ragioni. Anzitutto, il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 5, comma 4, d.lgs. n. 286/1998 non figura nell’atto riesaminato quale autonoma ragione di diniego. In secondo luogo, la circostanza dell’inoltro della domanda da parte di un terzo non è stata correlata ad alcuna norma posta a fondamento del rifiuto. Infine, l’amministrazione era tenuta a valutare se le ragioni di forza maggiore legate all’emergenza pandemica potessero aver determinato il ritardo.

Il ricorso per motivi aggiunti è pertanto accolto e il provvedimento del 2.2.2024 annullato, con condanna del Ministero dell’interno alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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