Riconoscimento titolo estero e diniego per mere carenze documentali (Cons. Stato n. 1519 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento di un titolo di abilitazione conseguito in altro Stato membro, fondato su mere carenze formali e istruttorie — mancanza di un certificato ministeriale straniero, assenza di documentazione sulla durata legale dei percorsi, difetto di apostille — è illegittimo. L’amministrazione è tenuta a svolgere la valutazione comparativa tra la formazione estera e quella corrispondente prevista dall’ordinamento interno. Costituisce violazione dei principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990 assegnare un termine di trenta giorni, non prorogabile, per integrare la documentazione, impedendo in concreto l’acquisizione del certificato richiesto. La sentenza di annullamento produce effetto conformativo: l’amministrazione deve riesaminare la fattispecie alla luce della documentazione acquisita.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha appellato la sentenza del TAR Lazio, Sez. III bis, n. 21146/2024, che aveva accolto il ricorso della docente avverso il diniego di riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.
Il diniego si fondava su ragioni formali: assenza dell’Adeverinta rilasciata dal Ministero romeno, carenza di documentazione sulla durata legale dei percorsi formativi e mancanza delle apostille sulle certificazioni prodotte. La docente, dopo il preavviso di rigetto, aveva chiesto una dilazione dei termini per ottenere il certificato dalle autorità romene, senza ottenerla. Il Ministero ha proposto appello con sette motivi.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato respinge l’appello. Il punto decisivo è che il Ministero, a differenza di quanto avvenuto in numerose vicende analoghe (cfr. C.d.S., Sez. VII, n. 7765 del 2025), non ha svolto alcuna valutazione comparativa tra il percorso formativo seguito in Romania e quello italiano, limitandosi a rigettare l’istanza per ragioni istruttorie.
Quanto alle apostille, la stessa amministrazione ha disatteso il profilo nelle difese in giudizio, pur avendolo posto a base del diniego: correttamente il primo giudice ne ha rilevato l’inconsistenza giuridica. Le ulteriori motivazioni dimostrano le carenze dell’istruttoria: ove fosse stata concessa la proroga richiesta, il Ministero avrebbe potuto esaminare l’Adeverinta e procedere al doveroso confronto.
Richiamando Cons. Stato, Sez. VII, n. 7950 del 2025, la Corte ribadisce che viola i principi di buona fede e correttezza la condotta dell’amministrazione che, dopo prolungata inerzia, assegni un termine di soli trenta giorni non prorogabile per integrare la documentazione, impedendo l’acquisizione del certificato poi ottenuto. L’alternativa della ripresentazione dell’istanza è irrazionale, perché duplica i procedimenti e aggrava l’attività amministrativa.
Anche la durata legale dei percorsi “Nivel I” e “Nivel II” era accertabile d’ufficio dal certificato degli studi o mediante richiesta di conferma alle autorità romene. Il motivo sulla mancata sospensione impropria è superato dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 20 novembre 2025 sulle cause riunite C-340/24 e C-442/24. L’eccezione di autoresponsabilità del privato è impropria, perché la richiedente si era attivata per ottenere la documentazione.
La sentenza di annullamento produce effetto conformativo: il Ministero deve riesaminare la fattispecie, acquisendo l’Adeverinta, in conformità ai principi dell’Adunanza Plenaria nn. 19, 20, 21 e 22 del 2022 e alla sentenza della Corte di Giustizia. Nessuna pronuncia sulle spese, per la mancata costituzione dell’appellata.
Nota della Redazione
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