Tariffe riabilitative e secondo annullamento del decreto commissariale molisano (TAR Molise n. 388 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La determinazione delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie erogate da strutture private accreditate costituisce esercizio di discrezionalità tecnica che deve fondarsi su una istruttoria completa ed esplicitata nel provvedimento. L’art. 8-sexies, commi 5 e 6, d.lgs. n. 502/1992 impone di tenere conto dell’innovazione tecnologica e organizzativa, dell’andamento del costo dei principali fattori produttivi e dei costi standard di produzione. La mera riproposizione delle tariffe già annullate in via giurisdizionale, priva di analitica disamina dei costi e delle singole voci compositive, integra eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. L’esecuzione di un giudicato amministrativo che ha censurato il deficit istruttorio non consente di reiterare il vizio, neppure mediante richiami astratti a metodologie o a relazioni non versate in atti. I vincoli del piano di rientro dal disavanzo sanitario non esimono l’Amministrazione dall’onere di motivare in concreto l’incidenza dei medesimi sulla determinazione tariffaria.
Il Fatto
La ricorrente è titolare di una struttura sanitaria residenziale accreditata con il Servizio sanitario regionale, con cento posti letto di cui venti destinati a residenza sanitaria assistita e ottanta a residenza protetta. Deduce che le tariffe deliberate in Molise per le prestazioni riabilitative siano inidonee a remunerare l’assistenza erogata, come prescritto dall’art. 8-sexies, comma 6, d.lgs. n. 502/1992.
Il decreto commissariale n. 57/2020, recante il nomenclatore tariffario per le prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari, è stato annullato dal TAR Molise con la sentenza n. 160/2024, passata in giudicato e confermata dal parere del Consiglio di Stato n. 1390/2024. In esecuzione di quel giudicato la Struttura commissariale ha adottato il decreto commissariale n. 159/2025, impugnato con il ricorso in esame unitamente agli atti presupposti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso. Il nuovo decreto ha ancora una volta omesso di effettuare un’analisi delle componenti di costo delle prestazioni riabilitative e di esplicitare i dati istruttori posti a fondamento dei valori tariffari. Restano privi di considerazione l’andamento generale del costo della vita con i relativi indici Istat, le modifiche contrattuali del personale, gli adeguamenti strutturali e organizzativi imposti dalla pandemia da Covid-19 nonché il rincaro energetico.
Il nomenclatore prevede l’aumento di una sola voce prestazionale, mentre per altre registra persino un decremento. Le indicazioni metodologiche contenute nelle premesse rimangono, secondo il Tribunale, astratte e prive di rilievo istruttorio. Il richiamo al CCNL AIOP e l’asserita analitica disamina dei costi non trovano alcun riscontro documentale: manca la relazione istruttoria, mancano gli importi delle singole voci di costo, manca la quota di profitto.
Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento, espresso tra le altre dalle sentenze n. 232/2022, n. 238/2022 e n. 160/2024, secondo cui l’aggiornamento tariffario non può avere contenuto solo formale e nominale. Evidenzia inoltre che il decreto impugnato omette del tutto le tariffe relative alle prestazioni per cui la ricorrente è accreditata e contrattualizzata, nonostante la stessa Amministrazione avesse dichiarato di voler procedere per tutte le tipologie prestazionali.
Il Tribunale ribadisce che la discrezionalità riconosciuta alla Struttura commissariale sull’an, sul quando e sul quantum dell’adeguamento non la esime dall’osservare le regole del corretto esercizio del potere. Sul punto richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013, secondo cui la pubblica amministrazione non può acquistare prestazioni a un prezzo che non copre le spese e non consente utili, e la sentenza n. 7680/2022, che esclude l’esenzione dagli oneri procedimentali e partecipativi.
Quanto ai vincoli del piano di rientro, il Collegio osserva che la loro generica evocazione non vale a giustificare il deficit motivazionale, mancando qualsiasi evidenza dell’incidenza concreta dei medesimi sui valori tariffari. Né l’Amministrazione ha fornito nei termini la prova documentale richiesta in sede istruttoria, di fronte alla perizia tecnico-contabile della ricorrente che documenta costi di produzione superiori a quelli remunerati. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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