Concorso pubblico, soccorso istruttorio e prova di resistenza in graduatoria (TAR Molise n. 394 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il candidato che, in esito all’accoglimento delle proprie censure, non conseguirebbe una posizione utile in graduatoria difetta di interesse ad agire, perché lo scorrimento della stessa è evenienza meramente eventuale e non integra la prova di resistenza. Il soccorso istruttorio non è attivabile per correggere un errore di compilazione della domanda, né per riqualificare come servizio pubblico un rapporto dichiarato dal candidato come privato dopo la scadenza del termine. La valutazione dei titoli di carriera resta ancorata al tenore letterale della lex specialis, che assume rilievo il datore di lavoro, non la sede di espletamento dell’attività.

Il Fatto

La ricorrente ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami, per il profilo di collaboratore amministrativo professionale, indetto dall’azienda sanitaria regionale con deliberazione n. 325 del 6.3.2023. Nella domanda ha indicato l’esperienza lavorativa svolta in forza di contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una società privata di brokeraggio assicurativo, collocandola tra le esperienze presso privati.

Approvata la graduatoria definitiva, la candidata si è collocata in posizione non utile, con un punteggio inferiore a quello auspicato. Ha quindi chiesto all’amministrazione di valutare quella stessa attività come servizio reso presso l’azienda sanitaria, sul rilievo che le prestazioni erano di fatto eseguite presso la sede di quest’ultima. L’istanza di riesame è stata respinta. La candidata ha impugnato la graduatoria e gli atti connessi, deducendo la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la violazione del dovere di acquisizione documentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione preliminare dell’amministrazione e dichiara il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Anche nell’ipotesi di rivalutazione del punteggio nel senso invocato, la ricorrente non raggiungerebbe alcuno dei ventotto posti messi a concorso: la stessa ricorrente colloca la propria posizione utile al sessantacinquesimo posto.

Il Tribunale richiama i principi della giurisprudenza amministrativa, secondo cui la collocazione in posizione migliorata ma non utile non integra il superamento della prova di resistenza, ossia la dimostrazione del sicuro conseguimento del bene della vita. Lo scorrimento della graduatoria, in quanto meramente eventuale, non radica di per sé un interesse concreto ed attuale, come affermato dal Cons. Stato, Sez. VII, 12.01.2026, n. 227 e dalle sentenze del T.A.R. Lazio, Sez. II, n. 10559/2026 e n. 13868/2026.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. L’art. 10 del bando riconduce ai titoli di carriera, con punteggio massimo di quindici punti, i soli servizi prestati alle dipendenze di aziende sanitarie, ospedaliere o altre pubbliche amministrazioni. L’attività della ricorrente, svolta in forza di un rapporto con una società privata di brokeraggio, non rientra in tale categoria: rileva il datore di lavoro formale, non il luogo di esecuzione della prestazione. La Commissione ha dunque operato in coerenza con il tenore letterale della lex specialis.

Esclusi sono anche i presupposti del soccorso istruttorio. Il Collegio richiama l’indirizzo secondo cui il rimedio non opera quando il privato abbia commesso un errore evidente nella compilazione della domanda, in ragione del principio di autoresponsabilità e dell’esigenza di assicurare la par condicio tra i candidati, come affermato da Cons. Stato, Sez. VI, n. 8376/2025. Nel caso di specie la ricorrente non è incorsa in un errore materiale, ma ha chiesto, dopo la scadenza del termine, di riqualificare come pubblico un rapporto che aveva dichiarato come privato.

Il Tribunale rileva infine una difformità tra l’istanza procedimentale e l’oggetto del ricorso, nonché la tardività e genericità dell’impugnazione del bando. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile e, nel merito, respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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