Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso nel processo amministrativo (TAR Molise n. 390 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, governato dal principio dispositivo e dall’impulso di parte, il ricorrente conserva la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione. Ove egli dichiari di avere perduto ogni interesse alla decisione di merito, il giudice non può sostituirsi alla valutazione della parte né procedere d’ufficio: è tenuto a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse opera, invece, quando la parte insista per la decisione. La declaratoria in rito consegue alla sola rappresentazione della sopravvenuta carenza di interesse, senza necessità di formale rinuncia agli atti.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 50 del 20.02.2024, con cui è stata adeguata la tariffa di accesso al Terminal bus a carico delle società esercenti il servizio di trasporto pubblico extraurbano, unitamente all’art. 9, comma 3, della Convenzione del 2021 e al Piano Economico Finanziario nella parte in cui fissano la tariffa per singolo passaggio. Il ricorso lamentava la violazione delle garanzie procedimentali e partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illogicità del sensibile aumento tariffario rispetto agli importi applicati in precedenza.
Si sono costituiti il Comune e la società concessionaria del Terminal, eccependo improcedibilità, inammissibilità e infondatezza. La domanda cautelare è stata abbinata al merito. Nel corso del giudizio le controparti hanno dedotto la sopravvenuta carenza di interesse, per la mancata impugnazione degli atti successivi che avevano recepito la medesima tariffa. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, invocando la compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la parte ricorrente ha inequivocabilmente rappresentato, in coerenza con il proprio contegno processuale, di non avere più interesse alla decisione di merito. Da ciò consegue la definizione del giudizio con pronuncia in rito, senza esame dei motivi.
Il percorso argomentativo muove dal carattere dispositivo del rito amministrativo, retto dall’impulso di parte. Il Tribunale richiama l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2018, secondo cui la parte che propone il ricorso può rinunciarvi in qualsiasi momento, potendo financo rinunciare agli effetti della sentenza di primo grado, e tale diritto potestativo si estende alla tutela cautelare facoltativamente richiesta.
La Corte distingue con nettezza due situazioni. Se il ricorrente insiste per la decisione, il giudice ha il dovere di accertare d’ufficio l’effettiva sussistenza dell’interesse al ricorso. Se invece la parte deduce di non avere interesse, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio, non potendo sostituirsi alla valutazione della parte in ordine all’insussistenza dell’interesse ad agire. In questa seconda ipotesi è senz’altro tenuto, in ossequio al principio dispositivo, alla declaratoria di improcedibilità.
Il Collegio conforta la conclusione con il richiamo a Cons. Stato, Sez. IV, n. 3848 del 2016 e a TAR Campania – Napoli, Sez. VIII, n. 3066 del 2021. La disponibilità dell’azione permane sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, sicché la dichiarazione resa all’udienza pubblica è tempestiva e idonea a definire il giudizio.
Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese processuali sono compensate tra tutte le parti, sussistendone le eccezionali ragioni previste dalla legge.
Nota della Redazione
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