Tariffa spazi lounge ancorata ai costi non all’avviamento del gestore (Cons. Stato n. 7032 del 12.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel settore ferroviario, la tariffa per l’accesso agli spazi di stazione destinati ad accoglienza e assistenza dei viaggiatori non può superare il costo della fornitura aumentato di un profitto ragionevole. Il c.d. costo di avviamento, pari al sovraprezzo pagato per l’acquisizione del ramo d’azienda, è estraneo alla produzione del servizio e non è computabile tra i costi pertinenti ed efficienti. Il potere regolatorio dell’Autorità di regolazione dei trasporti sulle sale lounge discende dalla normativa unionale e non è inciso dal mutato assetto proprietario del gestore di stazione. È conforme al riparto di competenze rimettere al gestore la scelta dei criteri di allocazione dei costi, riservando all’Autorità la verifica della loro coerenza con il quadro regolatorio. Il divieto di gold plating non opera quando la regolazione sia riconducibile all’attuazione della direttiva.
Il Fatto
La società appellante gestisce gli spazi commerciali di alcune grandi stazioni ferroviarie. Nel 2016 è stata ceduta a investitori privati che, in esito a procedura competitiva, hanno corrisposto un prezzo superiore al valore delle attività e passività acquisite, iscrivendo a bilancio un avviamento. Il regolatore ferroviario, con una prima delibera del 2019, ha ricondotto le aree destinate a servizi di accoglienza e assistenza dei passeggeri tra gli spazi regolati; poi, su reclamo di un’impresa ferroviaria, con delibera del 2022 ha prescritto di applicare tariffe non superiori al costo di fornitura più un profitto ragionevole.
La società ha impugnato le prescrizioni davanti al TAR Piemonte, che ha respinto tutte le domande. Ha quindi proposto appello, sostenendo in particolare che l’esclusione del costo di avviamento dai costi computabili in tariffa sia illegittima e che la regolazione delle sale lounge sia divenuta inattuale dopo la cessione del controllo a soggetti privati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ordinaria distinzione tra discrezionalità tecnica e merito amministrativo: al giudice amministrativo spetta verificare la correttezza dei criteri giuridici, la logicità e coerenza del ragionamento e l’adeguatezza della motivazione, senza sostituire il proprio apprezzamento a quello del regolatore (richiamando Cass. civ., sez. un., n. 5627 del 2022).
Su questa base, il potere regolatorio viene anzitutto confermato. Esso deriva dalla normativa unionale e nazionale che qualifica le sale lounge come strutture funzionali all’esercizio ferroviario; non è inciso dal cambio di assetto proprietario del gestore, perché rileva unicamente la natura dell’attività di operatore di un impianto di servizio, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto (in tal senso Corte di giustizia UE, sez. V, 15 luglio 2021, C-60/20, e Cons. Stato, sez. VI, n. 5534 del 2019). Da ciò l’esclusione della necessità di un rinvio pregiudiziale, non sussistendo ragionevoli dubbi interpretativi.
Nel merito, la Corte rileva che il corrispettivo del diritto di sfruttamento economico degli spazi è già individuato dalla convenzione nel canone di retrocessione. L’avviamento, quindi, non coincide con quel corrispettivo né sul piano contrattuale né su quello economico. Esso riflette la somma pagata nella ordinaria dinamica di trasferimento d’azienda ed è del tutto disgiunto dalla produzione del servizio; la misura 43 ammette solo costi operativi afferenti alla produzione del servizio e gli ammortamenti delle immobilizzazioni associate alla stessa. Ammetterlo, osserva il Collegio, traslerebbe sulla tariffa un elemento estraneo, dinamico al variare dell’assetto societario, con effetti distorsivi.
Quanto al criterio di allocazione dei costi, la Corte ritiene legittimo l’esclusione del parametro basato sul valore di mercato delle stazioni, perché slegato dai costi di produzione. La scelta dei criteri parametrici è rimessa al gestore, che meglio conosce il processo produttivo, mentre all’Autorità compete verificarne la conformità al quadro regolatorio. Il gestore ha poi concretamente applicato il driver dei metri quadri con adattamenti, superando la verifica di conformità.
Infine, è escluso il gold plating: la regolazione delle sale lounge è riconducibile all’allegato II della direttiva n. 2012/34/UE e non introduce livelli superiori a quelli minimi. L’appello è rigettato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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