Tariffe sanitarie e budget: le altre strutture sono controinteressate (Cons. Stato n. 10287 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione regionale fornisce chiarimenti in ordine ai valori soglia e agli abbattimenti tariffari applicabili alle strutture sanitarie private opera sul contenuto del decreto commissariale che disciplina la remunerazione delle prestazioni. Poiché i budget di spesa delle strutture accreditate sono formati in base alle tariffe, l’accoglimento dell’impugnazione della nota incide anche sulla posizione delle altre strutture convenzionate. Queste ultime sono pertanto controinteressati necessari e il ricorso proposto senza la loro evocazione in giudizio è inammissibile per difetto di contraddittorio. La qualificazione della nota come atto meramente interpretativo, o viceversa modificativo, non esclude la configurabilità di una platea di controinteressati, dovendosi avere riguardo agli effetti della decisione sul piano dei budget delle altre strutture.

Il Fatto

La società appellante gestisce una casa di cura accreditata dalla Regione Lazio per prestazioni sanitarie in regime di ricovero e ambulatoriale. Ha impugnato in primo grado la nota con cui il Dipartimento regionale, su richiesta dell’ASL, ha reso chiarimenti in ordine al decreto del Commissario ad acta n. 94/2012, che ha definito il sistema di remunerazione delle prestazioni di riabilitazione e lungodegenza medica dei soggetti erogatori privati per l’anno 2012, con i relativi valori soglia e abbattimenti tariffari. Secondo la società, la nota avrebbe preteso di applicare retroattivamente gli abbattimenti, modificando il decreto commissariale.

Il TAR Lazio ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata notifica ad almeno uno dei soggetti controinteressati, individuati nelle altre strutture accreditate beneficiarie del budget impugnato, compensando le spese. La società ha proposto appello, deducendo il travisamento del thema decidendum: oggetto del ricorso non era il decreto commissariale, ma la nota di chiarimenti, il cui annullamento non avrebbe intaccato la posizione delle altre strutture.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via prioritaria la riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado, ritenendola fondata. L’esame di merito circa la possibile illegittimità della disciplina regionale resta assorbito.

La nota impugnata è un atto interpretativo volto a chiarire — o, secondo la prospettazione di parte appellante, a modificare — il contenuto del decreto commissariale n. 94/2012. Questo è stato adottato in conformità al verbale sottoscritto dalle associazioni di categoria e al contratto sottoscritto dalla struttura ricorrente, ed estende i propri effetti non solo alle tariffe applicabili in via generale, ma anche ai budget di spesa di ciascuna struttura sanitaria.

Da ciò deriva la configurabilità di una platea di controinteressati, individuati nelle altre strutture sanitarie convenzionate con la medesima Regione. Se i budget sono formati in base alle tariffe, la modifica della tariffa modifica il budget non solo per la ricorrente, ma anche per tutti gli altri operatori del settore, che vantano un proprio interesse da tutelare. L’accoglimento della domanda, anche ove ritenuta attinente alla sola nota di chiarimenti, determinerebbe una ricaduta sulle altre strutture accreditate destinatarie dei tagli e degli abbattimenti, non necessariamente in senso per esse favorevole.

Il Collegio richiama sul punto la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3453 del 16 aprile 2024, che ha confermato la sentenza del TAR Lazio n. 8974/2019. Quest’ultima aveva dichiarato inammissibile per difetto di contraddittorio il ricorso con cui la stessa società aveva impugnato il decreto commissariale n. 93 del 7 giugno 2012 in materia di remunerazione delle prestazioni di RSA.

La fondatezza dell’eccezione preclude l’esame delle ulteriori eccezioni di inammissibilità e delle censure di merito. L’appello è pertanto respinto. La complessità e non univocità della fattispecie giustificano la compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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