Domanda di manleva nel processo esecutivo va impugnata con appello (Cass. civ. Sez. III n. 3793 del 12.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di manleva proposta dall’intimato nei confronti di un terzo, contestualmente alle opposizioni esecutive, costituisce domanda ordinaria di accertamento e condanna di fonte negoziale, autonoma rispetto all’oggetto delle opposizioni stesse. Il regime di impugnazione delle decisioni rese su più domande proposte nel medesimo processo resta quello proprio di ciascuna domanda. Ne consegue che la statuizione sulla manleva va impugnata con appello e non con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., restando irrilevante la sorte delle opposizioni esecutive non impugnate, che scioglie ogni possibile connessione. La qualità di erede della parte del giudizio di merito, ai fini della legittimazione a contraddire, deve essere documentata con le produzioni consentite dall’art. 372 c.p.c..

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione avverso il precetto di pagamento intimatogli dal creditore, evocando in giudizio anche un terzo e chiedendo di essere tenuto indenne da quest’ultimo in forza di un accordo negoziale. Il Tribunale di Avellino, accolta solo in parte l’opposizione, aveva a sua volta accolto la domanda di manleva.

La Corte d’appello di Napoli, sul gravame del solo terzo relativo a quella domanda, ha integralmente rigettato la pretesa risarcitoria, dato atto del passaggio in giudicato dei capi non impugnati. Il ricorrente ha allora adito la Cassazione con un unico motivo, deducendo la inappellabilità della sentenza di primo grado perché resa in azione qualificabile come opposizione agli atti esecutivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione pregiudiziale di legittimazione. I controricorrenti si erano qualificati eredi della parte del giudizio di merito deceduta, ma avevano prodotto solo un certificato di morte. Secondo l’indirizzo consolidato richiamato, incombe su chi ricorre o resiste nella qualità di erede l’onere di dimostrare, con le produzioni documentali consentite dall’art. 372 c.p.c., il decesso e la propria qualità di erede. La questione è rilevabile d’ufficio, non assumendo rilievo la mancata contestazione della controparte. Il controricorso è dunque dichiarato inammissibile.

Sul merito, il ricorrente sostiene che la domanda oggetto del giudizio, qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., fosse sottratta all’appello e che il gravame del soccombente andava dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce gli atti: erano state proposte sia l’opposizione agli atti esecutivi, sia l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.; la prima era stata rigettata, la seconda accolta per una quota minima del credito precettato.

La domanda di manleva, qualificata come tale dai giudici di merito, aveva ad oggetto l’importo comunque dovuto al creditore e non contestato integralmente. Essa prescindeva dalla regolarità del precetto e risultava connessa solo in parte con l’opposizione all’esecuzione, per la quota contestata. Si trattava quindi di domanda autonoma di accertamento e condanna di fonte negoziale, estranea all’oggetto delle opposizioni.

La Corte richiama il principio consolidato secondo cui, quando l’opposizione in materia esecutiva si scinde in un duplice contenuto, l’impugnazione della sentenza segue il regime proprio di ciascun tipo di opposizione. Tale regola vale a maggior ragione per domande ordinarie proposte unitamente alle opposizioni: il regime di impugnazione resta quello di ciascuna domanda. Nella specie, le statuizioni sulle opposizioni non erano state impugnate, essendo stato gravato il solo capo sulla manleva, onde ogni connessione era ormai sciolta.

Ne discende che la decisione sulla manleva andava impugnata con l’appello e non con il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Il ricorso è manifestamente infondato e viene rigettato, con dichiarazione dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002; nulla sulle spese, stante l’inammissibilità del controricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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