Giudizio di rinvio chiuso: l’eccezione di transazione non può essere dedotta (Cass. civ. Sez. II n. 10160 del 17.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ., stante la sua natura di giudizio a struttura chiusa, è preclusa alle parti non solo la proposizione di domande nuove, ma anche la deduzione di eccezioni e la produzione di documenti relativi a fatti estintivi anteriori alla sentenza di cassazione, che avrebbero dovuto essere fatti valere nel giudizio di legittimità. Il thema decidendum è circoscritto dalla sentenza rescindente, che non può essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio, operando anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di annullamento. Ne consegue che l’exceptio rei transactae fondata su una transazione intervenuta prima del giudizio di cassazione è inammissibile nel successivo giudizio di rinvio.

Il Fatto

Alcuni proprietari di unità immobiliari convennero in giudizio davanti al Tribunale di Reggio Emilia l’allora IACP, poi divenuto ACER, proponendo domanda risarcitoria ex art. 1669 cod. civ. per vizi della costruzione. L’IACP chiamò in causa la società costruttrice, che a sua volta chiamò in causa l’esecutore della pavimentazione in subappalto. Il Tribunale condannò in solido l’IACP, la costruttrice e l’impresa esecutrice, con concorso di queste ultime nella misura del 50% ciascuna. La decisione fu confermata in appello.

Il socio illimitatamente responsabile della società costruttrice, nel frattempo cessata, propose ricorso per cassazione. Nelle more, egli propose opposizione a precetto per le spese processuali, dichiarando di voler profittare della transazione intervenuta tra ACER e i condomini originari attori. La Cassazione, con precedente pronuncia, accolse un motivo di ricorso e rinviò alla Corte d’appello di Bologna. In sede di rinvio, il giudice di merito dichiarò cessata la materia del contendere per effetto della transazione, ritenendo valida l’adesione ad essa da parte del socio. Propone ora ricorso per cassazione avverso tale decisione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la sentenza di rinvio per violazione dell’art. 394 cod. proc. civ., contestando che la Corte territoriale abbia esaminato l’exceptio rei transactae sollevata dalle controparti, disattendendo i limiti del giudizio di rinvio. La Corte ritiene fondata la censura, richiamando la natura di giudizio a struttura chiusa del rinvio: esso è precluso non solo quanto a domande nuove, ma anche quanto a conclusioni diverse da quelle prese nel giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata.

Il principio è ricondotto al fatto che i limiti e l’oggetto del giudizio di rinvio sono circoscritti dalla sentenza di annullamento, che non può essere sindacata né elusa dal giudice del rinvio. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 28879 del 2023. Nel giudizio di rinvio, inoltre, operano le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, con la conseguenza che neppure le questioni rilevabili d’ufficio non considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o esaminate, altrimenti risultando leso il principio di intangibilità della sentenza di cassazione.

Applicando tali coordinate al caso concreto, la Corte rileva che la transazione di cui si discute è intervenuta prima del giudizio di cassazione conclusosi con la sentenza di rinvio. Essa integra dunque un fatto estintivo non nuovo, che avrebbe dovuto essere dedotto nel giudizio di legittimità. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 6333 del 1990 e Cass. n. 11962 del 2005.

Ne deriva che l’eccezione di lite transatta e la correlata produzione documentale non potevano essere proposte nel giudizio di rinvio, dove avrebbero potuto rilevare semmai solo i fatti estintivi sopravvenuti. La decisione della Corte territoriale di pronunciarsi sull’exceptio rei transactae è pertanto erronea. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti dall’accoglimento della prima censura.

In definitiva, il ricorso è accolto nei sensi di cui in motivazione; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che deciderà tenendo conto dei rilievi svolti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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