Telefonia, il diniego non può fondarsi sui soli impianti già realizzati (TAR Sicilia n. 3066 del 28.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mera autorizzazione e realizzazione di altri impianti di telecomunicazioni nelle aree individuate dal regolamento comunale non costituisce elemento ostativo al rilascio del titolo per una nuova stazione radio base. La valutazione dell’amministrazione in ordine alla localizzazione degli impianti integra un giudizio di discrezionalità tecnica che impone il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, la cui omissione invalida il provvedimento negativo. La diffida comunale a non proseguire i lavori, adottata in pendenza del diniego, costituisce conseguenza obbligata della persistente vigenza di quest’ultimo e non è idonea a determinare la formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, dovendo la sua legittimità essere valutata secondo il principio tempus regit actum.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato il diniego opposto dal Comune intimato sull’istanza presentata l’1 aprile 2023 per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni in un’area del territorio comunale.
Il diniego si fondava sul rilievo che, a seguito delle numerose richieste di installazione presentate nel tempo, erano già state individuate due aree d’intervento nelle quali risultavano autorizzate e realizzate infrastrutture per le telecomunicazioni, con conseguente copertura della rete in tutto il territorio comunale. La società ha dedotto la violazione della disciplina del codice delle comunicazioni elettroniche, l’illegittimità della motivazione e il difetto del preavviso di diniego. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto l’istanza ai fini del riesame. Con successivo ricorso per motivi aggiunti la società ha impugnato la diffida comunale a inibire la prosecuzione dei lavori, lamentando la violazione dell’art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003 e ritenendo formato il silenzio-assenso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio qualifica la notifica del ricorso nei confronti delle amministrazioni statali e regionali come mera litis denuntiatio, volta solo a renderle edotte della pendenza del giudizio, richiamando Cass. civ., sez. lav., n. 19985/2024, non trattandosi delle amministrazioni che hanno adottato il provvedimento impugnato.
Nel merito, il primo motivo è fondato. La mera autorizzazione e realizzazione di altri impianti nelle zone già individuate dal regolamento non assurge a elemento ostativo al rilascio del titolo. La valutazione operata dall’amministrazione costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, avrebbe imposto il preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel caso di specie del tutto omesso. Anche il secondo motivo è pertanto accolto, con conseguente annullamento del diniego impugnato.
Il ricorso per motivi aggiunti è invece rigettato. Il Collegio richiama il principio tempus regit actum, valutando la legittimità della diffida con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, secondo Cons. Stato, sez. IV, n. 5101 del 2025. La diffida costituisce conseguenza obbligata della persistente vigenza, fino alla pronuncia della sentenza, del diniego espresso opposto dall’amministrazione e preclusivo della formazione del silenzio-assenso ex art. 44, comma 10, del d.lgs. n. 259/2003, come affermato da TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 1127 del 2025.
Il Collegio precisa che, constatata l’assenza di un valido titolo edilizio, espresso o formatosi per silentium, non può dubitarsi della legittimità del divieto di proseguire i lavori portato dall’atto impugnato. Tale divieto potrà ritenersi superato solo nel caso di un riesercizio del potere dell’amministrazione in senso favorevole all’istante.
Nota della Redazione
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