Perimetrazione provvisoria del parco nazionale tra discrezionalità tecnica e sviamento di potere (TAR Liguria n. 373 del 21.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La delimitazione provvisoria dei parchi nazionali, ai sensi dell’art. 34, comma 3, legge n. 394/1991, costituisce espressione di discrezionalità tecnico-scientifica, fondata sugli elementi conoscitivi disponibili e non condizionabile dalle valutazioni di opportunità amministrativa proprie dell’intesa sulla perimetrazione definitiva. È pertanto illegittimo il decreto ministeriale che riduca la perimetrazione provvisoria in accoglimento delle richieste regionali formulate ai fini dell’intesa ex art. 2, comma 7, legge n. 394/1991, superando le conclusioni tecnico-scientifiche dell’organo competente senza elementi istruttori di segno opposto. Integra sviamento di potere l’esercizio del potere di delimitazione provvisoria per finalità proprie della fase definitiva. L’annullamento d’ufficio della precedente perimetrazione provvisoria esige, ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, l’indicazione dei vizi di legittimità o delle ragioni di interesse pubblico, non potendosi fondare su valutazioni attinenti alla fase definitiva.

Il Fatto

Le associazioni ricorrenti, iscritte nell’elenco di cui all’art. 13 legge n. 349/1986, hanno impugnato il D.M. n. 331 del 10.10.2023, con cui il Ministro dell’Ambiente ha rideterminato la perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale di Portofino, annullando e sostituendo i precedenti D.M. n. 332/2021 e n. 434/2021, nonché il successivo decreto di costituzione del nuovo Comitato di gestione provvisoria.

La vicenda muove dalla sentenza del TAR Lazio n. 7694 del 28.6.2021, che aveva ordinato al Ministero di provvedere alla delimitazione provvisoria. La perimetrazione recepita nel 2021, estesa a 5.363 ettari, era stata impugnata dalla Regione e da numerosi Comuni; il Consiglio di Stato aveva annullato le sentenze di primo grado per difetto di contraddittorio, con rimessione ex art. 105 c.p.a.. Il decreto impugnato ha ridotto l’area, accogliendo le proposte regionali formulate per la perimetrazione definitiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce il procedimento di istituzione del parco come bifasico. La fase provvisoria risponde a una discrezionalità tecnico-specialistica, volta a individuare l’area di potenziale pregio ambientale in vista dell’immediata tutela. La fase definitiva attiene invece all’intesa tra Ministero e Regione, sede in cui si esprimono le istanze delle comunità locali. In quella preliminare, gli enti locali devono essere soltanto sentiti.

Su questa premessa il Collegio rileva che le valutazioni tecnico-scientifiche contenute nella relazione ISPRA del luglio 2021 sono state superate dal decreto impugnato senza elementi istruttori di segno opposto riferiti alla fase cautelare, ma solo in virtù dell’intesa amministrativa sulla delimitazione definitiva. Di qui la configurabilità dello sviamento di potere, poiché i poteri di delimitazione provvisoria e definitiva sottendono una distinta causa del potere.

Il decreto non è peraltro intervenuto nel vuoto giuridico: il D.M. n. 332/2021 era pienamente valido ed efficace, seppure sub iudice. Il suo annullamento d’ufficio è avvenuto senza dare atto, in violazione dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, né di vizi di legittimità originaria né di valide ragioni di interesse pubblico. Le precedenti sentenze del TAR Liguria non potevano fungere da presupposto, sia perché non richiamate, sia perché già annullate con rinvio dal Consiglio di Stato, sia perché i vizi rilevati erano di carattere meramente formale e procedimentale e non incidevano sul merito delle valutazioni scientifiche.

Quanto alla proposta tecnica regionale del 17.5.2023, essa concerneva dichiaratamente la perimetrazione definitiva e non poteva giustificare l’annullamento di quella provvisoria. Il superamento della delimitazione allargata andava perseguito, semmai, con la fisiologica formalizzazione dell’intesa ex artt. 2, comma 7, e 8, comma 1, legge n. 394/1991.

Il ricorso è quindi accolto nei primi, terzi e quarti motivi, in quanto assorbenti. Dalla illegittimità del D.M. n. 331/2023 discende, in via derivata, quella del decreto di costituzione del nuovo Comitato di gestione provvisoria. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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