Liquidazione delle spese sotto i minimi tabellari senza motivazione sulla compensazione (Cons. Stato n. 8697 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di lite deve liquidarle applicando i parametri del D.M. n. 55/2014, come aggiornati dal D.M. n. 147/2022, che orientano la discrezionalità nella determinazione del compenso. I valori tabellari non sono più inderogabili, ma costituiscono la misura economica standard della prestazione: lo scostamento apprezzabile dai valori medi impone al giudice di indicare i criteri seguiti. La liquidazione di un importo manifestamente inferiore ai minimi, in assenza di ragioni di compensazione parziale enucleate nella decisione, è illegittima e integra un errore da riformare. Il limite invalicabile è dato dall’art. 2233, comma 2, cod. civ., che vieta compensi simbolici, non consoni al decoro della professione e non proporzionati all’importanza dell’opera.
Il Fatto
L’appellante aveva adito il giudice amministrativo chiedendo l’accertamento del silenzio-inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero. Il TAR Lazio aveva accolto integralmente il ricorso, dichiarato l’illegittimità del silenzio e nominato il commissario ad acta, condannando l’Amministrazione alle spese.
Il primo giudice aveva però liquidato i compensi professionali in € 750,00, oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. L’appellante ha impugnato esclusivamente questo capo, lamentando la violazione dell’art. 91 cod. proc. civ. e del D.M. n. 55/2014, per essere la somma inferiore ai minimi tabellari. Il Ministero ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la propria giurisprudenza in materia di spese, citando le sentenze nn. 7251, 6935, 6923 e 6924 del 2025 e, per il contenzioso sul riconoscimento dei titoli professionali, le sentenze n. 4802 e 4803 del 2025. Riconosce al giudice ampi poteri discrezionali, con il solo limite di non condannare la parte vittoriosa e di non adottare statuizioni abnormi.
Quando però la condanna alle spese è disposta, occorre tener conto del D.M. n. 55/2014 e, in particolare, degli artt. 4 e 5. I parametri operano come fattori di concretizzazione: si muove dai valori medi tabellari, sui quali sono possibili aumenti e diminuzioni percentuali. Abrogato il sistema delle tariffe, i parametri restano criteri di orientamento e fissano la misura economica standard del valore della prestazione.
Da qui la regola centrale: solo in caso di scostamento apprezzabile dai valori medi il giudice deve indicare i criteri che hanno guidato la liquidazione. Il superamento dei minimi incontra comunque il limite dell’art. 2233, comma 2, cod. civ., che preclude somme praticamente simboliche. La Corte richiama sul punto anche la Cass. civ. Sez. II n. 9815 del 2023 e la Cass. civ. Sez. II n. 17613 del 2024.
Nel caso concreto il TAR si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza argomentare alcuna compensazione parziale. La liquidazione di € 750,00 risulta manifestamente inferiore a quanto determinabile in base ai parametri, in assenza di ragioni esplicitate: errore che inficia il capo impugnato. La Corte esclude la soccombenza reciproca, poiché il ricorrente era risultato totalmente vittorioso.
In riforma, le spese del primo grado sono rideterminate in € 3.000,00, oltre accessori e contributo unificato, valorizzando la non particolare complessità della controversia. Le spese del secondo grado, commisurate al solo valore del capo impugnato, sono liquidate in € 300,00.
Nota della Redazione
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