Requisiti concorsuali valutati al momento della visita e non retrodatabili (Cons. Stato n. 8336 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali per l’ammissione ai ruoli militari il possesso dei requisiti psico-fisici va accertato con riferimento al momento in cui l’amministrazione procede alla verifica, coincidente con la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda o con il successivo momento del controllo. Gli eventi sopravvenuti, e in particolare l’intervento chirurgico che rimuova la causa di inidoneità, non assumono rilievo e non possono essere retrodatati. La verificazione disposta in sede giurisdizionale non sostituisce il giudizio dell’amministrazione e può essere ammessa solo in presenza di allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova e di un vizio di manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Attribuire efficacia retroattiva alla sopravvenuta idoneità determina un trattamento di favore e viola la parità delle condizioni tra i concorrenti.
Il Fatto
Il candidato partecipava al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale e la Commissione medica interforze di seconda istanza ne accertavano la non idoneità, per malattia emorroidaria e anemia microcitemica, con attribuzione di coefficiente ostativo. Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti di esclusione e, con motivi aggiunti, la graduatoria di merito.
Il giudice di primo grado disponeva verificazione, affidata alla Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica militare, che accertava l’idoneità del candidato. Il TAR accoglieva il ricorso facendo propri gli esiti dell’istruttoria. Il Ministero della Difesa proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 635 e 638 del d.lgs. n. 66/2010 e del principio della par condicio competitorum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il gravame muovendo dalla constatazione che la sentenza appellata si fonda interamente sull’esito della verificazione. L’organo verificatore aveva attestato l’idoneità del candidato, ma l’intervento chirurgico che aveva rimosso la causa di inidoneità risultava eseguito il 19 giugno 2023, dunque in data successiva alla visita concorsuale del 17 maggio 2023. Da qui l’impossibilità di retrodatare il giudizio di idoneità.
Il quadro normativo è lineare. L’art. 635, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 66/2010 richiede il possesso dell’idoneità psicofisica al servizio militare incondizionato, mentre l’art. 638 stabilisce che i requisiti devono essere posseduti dalla data indicata nel bando. La lex specialis richiamata dalla Corte fissa tale momento nella scadenza del termine per la presentazione della domanda e impone il mantenimento dei requisiti fino alla nomina.
All’atto dell’accertamento il candidato non possedeva i requisiti prescritti: l’esclusione era dunque motivata. L’operazione successiva, osserva il Consiglio di Stato, non può sanare l’originaria inidoneità, né può assumere rilievo. Riconoscerle effetto retroattivo determinerebbe un ingiustificato trattamento di favore e inficerebbe la parità delle condizioni di partecipazione e delle modalità di valutazione tra i concorrenti, principio cui la procedura concorsuale deve ispirarsi.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento consolidato sulla verificazione: i giudizi attitudinali e psico-fisici negativi sono tendenzialmente irripetibili e insindacabili, salvo che la verifica appaia ictu oculi viziata da manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti, e purché la segnalazione sia accompagnata da allegazioni fattuali sorrette da un ragionevole principio di prova (richiamate Cons. Stato n. 597 del 2022, n. 9514 del 2023 e n. 503 del 2019). Il TAR, invece, aveva disposto la verificazione sulla base della mera allegazione di una consulenza tecnica di parte, priva di valore probatorio, senza riscontrare alcun vizio del giudizio concorsuale.
Il recepimento acritico delle conclusioni del verificatore, che recavano un giudizio di idoneità “all’attualità”, conferma la piena attendibilità della valutazione della Commissione. A ciò si aggiunge che dall’esito della verificazione emergeva un’ulteriore patologia, l’anemia microcitica, essa pure ostativa. L’appello è pertanto accolto e il ricorso di primo grado respinto, con compensazione delle spese del doppio grado e condanna dell’appellato alle spese di verificazione.
Nota della Redazione
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