Telefonia mobile, illegittimo il diniego fondato su vincoli non dimostrati (TAR Marche n. 933 del 21.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile è illegittimo quando l’Amministrazione omette di motivare in concreto sulla qualificazione dell’area e sulla effettiva sussistenza dei vincoli paesaggistici e ambientali assunti a presupposto del divieto. La compatibilità delle infrastrutture con ogni destinazione urbanistica non esclude limitazioni alla localizzazione, purché siano imposte per preminenti esigenze di tutela di zone o beni di pregio e non impediscano la capillare distribuzione del servizio. Il procedimento unico di cui agli artt. 44 ss. del d.lgs. n. 259/2003 assorbe ogni verifica tecnica, urbanistica ed edilizia: il Comune non può esigere titoli abilitativi ulteriori né richiedere documentazione diversa da quella dell’All. 13, mod. A o B. Il divieto derivante dall’art. 31 del P.P.A.R. opera solo per i versanti con pendenza assoluta superiore al 30%, condizione che deve essere dimostrata.

Il Fatto

La società ricorrente, operatore di telefonia mobile, presenta istanza di autorizzazione ai sensi degli artt. 44 ss. del d.lgs. n. 259/2003 per installare una stazione radio base in area classificata dal Piano comunale delle antenne come “Zona di Salvaguardia Ambientale” e dal P.R.G. come “Area Agricola E”. Il SUAP trasmette un preavviso di diniego, fondato sul contrasto con il Piano antenne, con le N.T.A. del P.R.G., con gli artt. 30 e 31 del P.P.A.R., con i parametri edilizi di altezza e distanze e sulla incompletezza documentale dell’istanza.

La società presenta osservazioni e studio di compatibilità; la Regione rilascia nulla osta idrogeologico e autorizzazione sismica. Il Comune adotta il diniego definitivo, unitamente a delibera consiliare di parere contrario. La società impugna gli atti davanti al TAR, deducendo incompetenza comunale, illegittimità del divieto generalizzato, difetto di istruttoria e violazione delle finalità semplificatorie del procedimento unico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la propria precedente pronuncia n. 712 del 2024 e affronta anzitutto la doglianza sul divieto generalizzato di installazione. Osserva che la giurisprudenza amministrativa ammette la compatibilità delle infrastrutture di telefonia mobile con qualunque destinazione urbanistica, ma nega che possano essere collocate in modo indiscriminato: l’Amministrazione può limitarne la localizzazione al cospetto di preminenti esigenze di tutela di zone e beni di pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, purché il divieto non impedisca la capillare distribuzione del servizio e fermo l’obbligo di motivare in termini specifici il diniego (TAR Sardegna Cagliari n. 620 del 2024).

Nel caso concreto, il provvedimento si limita ad affermare la classificazione dell’area come “Zona SA”, senza argomentare sulla effettiva configurabilità dei vincoli paesaggistici del P.P.A.R. e del P.R.G. né sulla riconducibilità del sito alle “Aree di tutela integrale”. L’art. 6.2, lett. a), delle N.T.A. individua tali ambiti in presenza di specifiche emergenze; il Comune non ha dimostrato la relativa sussistenza. Il difetto di motivazione sulla qualificazione dell’area, presupposto indispensabile per applicare le norme regolamentari, rende fondate le doglianze.

Quanto al P.P.A.R., il Collegio rileva che l’art. 31 vieta gli interventi edilizi soltanto sulle aree di versante con pendenza assoluta superiore al 30%. La parte motiva del diniego non dimostra tale condizione applicativa: l’Amministrazione dà atto della presenza del vincolo senza chiarire il potenziale contrasto dell’impianto con le caratteristiche dell’area. Il motivo è accolto.

Sul quarto e quinto motivo, il TAR ribadisce che la giurisprudenza esclude la possibilità di esigere titoli abilitativi diversi dal titolo unico degli artt. 44 ss. del d.lgs. n. 259/2003 (TAR Marche n. 153 del 2024, confermata da Cons. Stato n. 8500 del 2024): tutte le questioni tecniche, urbanistiche ed edilizie, devono confluire nel procedimento unico. Sono parimenti illegittime le richieste integrative aventi ad oggetto documentazione diversa da quella dell’All. 13, mod. A o B (Cons. Stato n. 15 del 2024). Il Collegio richiama anche la sentenza n. 712 del 2024 sui parametri di altezza e distanze.

Sulla violazione dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 13/1990, il Tribunale precisa che gli specifici profili di incompatibilità con la disciplina a tutela della circolazione stradale comportano il diniego solo se l’Amministrazione abbia compiutamente verificato l’indisponibilità o l’impossibilità di modificare le previsioni progettuali. Il ricorso è accolto e gli atti impugnati sono annullati; le spese sono compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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