Divieto localizzazione impianti telefonia mobile in aree generalizzate del territorio (TAR Liguria n. 233 del 29.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
E’ illegittimo il regolamento comunale che, nel disciplinare l’installazione di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche, consenta l’insediamento dei nuovi impianti esclusivamente nei siti puntualmente individuati dalla mappa delle localizzazioni, imponendo in tal modo un divieto generalizzato di installazione nelle restanti aree del territorio comunale. L’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001 ammette la specificazione dei siti sensibili solo in negativo, a fini di tutela, e non consente di assumere i siti indicati come unici punti ammessi, pena l’illogica inversione del criterio normativamente stabilito. La natura generale ed astratta delle norme regolamentari esclude che esse producano lesione concreta e attuale, sicché l’onere di impugnazione sorge unitamente all’atto che ne faccia applicazione.

Il Fatto

Una società titolare di autorizzazione generale per reti e servizi di comunicazione elettronica presenta istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per realizzare un nuovo impianto di telefonia mobile su un immobile privato, a servizio di un gestore. L’ente locale aveva in precedenza respinto la richiesta di occupazione di un’area pubblica, invitando a ricercare collocazioni private. Ottenuto il parere radio protezionistico favorevole, la società deposita il piano di sviluppo della rete.

Il Comune oppone diniego, motivando che l’impianto non ricade in zona in cui il vigente piano comunale prevede l’installazione di nuovi impianti e richiamando il parere contrario del Consiglio comunale su una proposta di variante alla mappa delle localizzazioni. La ricorrente impugna il provvedimento e gli artt. 6 e 7 del regolamento comunale, deducendo l’illegittimità del divieto generalizzato sotteso alla mappa. Si costituisce in giudizio, ad adiuvandum, il gestore.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni comunali, qualificate come palesemente infondate e finanche pretestuose. Quanto al difetto di interesse, il Comune deduce l’inefficacia del diniego per essersi già formato il silenzio assenso e l’asserita decadenza del titolo per mancata realizzazione delle opere nel termine di dodici mesi. Il Tribunale osserva che il ricorrente non ha chiesto l’accertamento del silenzio assenso, ma l’annullamento degli atti, e ricorda la distinzione tra invalidità e inefficacia: per agire ex art. 29 c.p.a. è sufficiente dedurre l’illegittimità per i tre classici vizi e l’incidenza su una posizione qualificata e differenziata, potendo l’interesse consistere anche nell’eliminazione di ogni incertezza circa l’obiettiva invalidità (Cons. Stato, Sez. V, n. 10010 del 22.11.2023).

Sulla dedotta decadenza, analogamente a quanto vale per il permesso di costruire, essa costituisce oggetto di un potere di natura meramente dichiarativa facente capo al Comune (TAR Campania Salerno, Sez. II, n. 2495 dell’08.11.2023), qui non esercitato: in mancanza di un atto comunale il giudice non può pronunciarsi, ostandovi l’art. 34, comma 2, c.p.a..

Anche l’eccezione di tardività dell’impugnazione regolamentare è infondata. Le norme regolamentari, per la loro natura generale ed astratta, non producono in via diretta e immediata una lesione concreta e attuale, tanto più che l’istanza è stata presentata dopo l’approvazione del regolamento: l’onere di impugnazione sorge con l’atto lesivo che ne faccia applicazione.

Nel merito il ricorso è fondato. Il diniego e il parere contrario alla variante dimostrano che il Comune ritiene consentita l’installazione solo nei siti puntualmente previsti dalla mappa, con necessità di preventiva variante consiliare per ogni altra localizzazione, negata con motivazione tautologica. Richiamato l’art. 8, comma 6, legge n. 36/2001, che esclude la possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio, il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. VI, n. 6829 del 12.07.2023: la specificazione dei siti è ammessa in negativo, a fini di tutela, e non può estendersi a individuare gli unici punti ammessi, pena una illogica inversione del criterio normativamente stabilito.

Il Tribunale accoglie quindi il ricorso e annulla i provvedimenti impugnati, condannando il Comune al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in dispositivo, e compensandole con l’interveniente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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