Telefonia mobile, vietati oneri documentali ulteriori rispetto all’art. 44 (Cons. Stato n. 1586 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura semplificata per l’installazione di impianti di telefonia mobile, l’amministrazione comunale non può esigere documenti diversi da quelli prescritti dalla norma statale di settore, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l’esigenza di evitare ogni aggravamento procedimentale. Il regime di tassatività delle condizioni procedimentali esclude che il Comune imponga oneri o adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli fissati dalla fonte primaria. La mancata produzione di documentazione non prescritta non può fondare l’archiviazione dell’istanza, essendo al più suscettibile di regolarizzazione. La disposizione del regolamento comunale che pretenda il previo inserimento dell’impianto nel piano annuale delle installazioni, ove così interpretata, va disapplicata perché in contrasto con la normativa statale.

Il Fatto

Una società operatrice di infrastrutture per le telecomunicazioni ha impugnato davanti al TAR Campania il provvedimento con cui il dirigente comunale aveva dichiarato l’improcedibilità della pratica e archiviato l’istanza unica di autorizzazione per l’installazione di un palo portantenne. Il Comune aveva rilevato il mancato compimento della integrazione documentale richiesta con nota del 3 maggio 2023.

Il giudice di primo grado ha respinto il primo motivo, relativo alla dedotta decadenza del potere di richiedere integrazioni, e ha accolto il secondo e il terzo, ritenendo non dovuta la documentazione ulteriore. Il Comune ha proposto appello avverso i soli capi di accoglimento, affidandolo a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’orientamento consolidato formatosi sotto il previgente art. 87 del d.lgs. n. 259/2003: nella procedura semplificata l’amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli dell’allegato 13, modelli A o B, per le finalità semplificatorie del procedimento e per evitare ogni aggravamento a carico dell’operatore, come affermato da Cons. Stato, Sez. III, n. 4189 del 2018.

Tale ricostruzione conserva validità nel quadro vigente. L’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 259/2003, nel testo applicabile, semplifica ulteriormente la materia e non rinvia più ad alcuna modulistica, richiedendo la sola documentazione comprovante il rispetto dei limiti elettromagnetici e prevedendo la segnalazione certificata di inizio attività per gli impianti di potenza contenuta.

Ne discende che il Comune non poteva dichiarare l’improcedibilità per carenze quali la mancata allegazione della lettera di affidamento dell’incarico e della dichiarazione sostitutiva previste dagli artt. 2 e 3 della legge regionale n. 59/2018, o della ricevuta dei diritti istruttori. Avrebbe dovuto al più sollecitare l’integrazione della pratica.

Quanto al piano annuale delle installazioni, la giurisprudenza ammette l’aggiornamento all’atto della domanda, evenienza verificatasi nel caso concreto. In ogni caso l’art. 2 del regolamento comunale non può fondare l’improcedibilità, perché neppure il mancato inserimento dell’impianto nel piano costituisce causa ostativa; ove diversamente interpretato, andrebbe disapplicato per contrasto con la fonte primaria.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna del Comune alle spese processuali in favore della società appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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