Impianti di telefonia mobile: oneri istruttori limitati all’Allegato 13 del Codice (TAR Marche n. 814 del 25.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche, ex art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, l’amministrazione non può esigere documentazione diversa da quella contemplata dall’Allegato 13, modello A o B, del medesimo decreto, in ragione delle finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e dell’esigenza di evitare aggravi procedimentali. Sono pertanto illegittime le richieste di perizia asseverata sull’impossibilità di localizzazione alternativa, di accordo con il Comune per la scelta dell’area e di titolo di disponibilità del sito. I criteri comunali del co-siting e dell’utilizzo prioritario dei siti individuati costituiscono suggerimenti collaborativi, non prescrizioni escludenti. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990 impone di dare conto, nella motivazione del diniego, delle ragioni per cui le osservazioni dell’istante sono disattese.
Il Fatto
La ricorrente presentava al SUAP del Comune di Osimo, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, istanza di autorizzazione unica per una nuova infrastruttura di comunicazioni elettroniche su un immobile classificato in area “neutra” dal regolamento comunale. Il Comune notificava un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, fondato sul contrasto con i criteri del co-siting e dell’utilizzo prioritario dei siti individuati, sulla necessità di una perizia asseverata e di un accordo sulla scelta dell’area, nonché sulla carenza di un titolo di disponibilità del sito.
Dopo le controdeduzioni dell’istante, ritenute “generiche e carenti della documentazione richiesta”, l’istanza veniva respinta. La società impugnava il diniego, il preavviso e il regolamento comunale, chiedendone anche la disapplicazione, deducendo violazione delle norme procedurali, difetto di motivazione e aggravamento del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il primo motivo. L’art. 10-bis della legge n. 241/1990, nel testo modificato dall’art. 12, comma 1, lett. e, del D.L. n. 76/2020, convertito dalla legge n. 120/2020, obbliga l’amministrazione a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale del mancato accoglimento delle osservazioni, indicando i soli motivi ostativi ulteriori conseguenti alle stesse. La norma presidia l’effettività della partecipazione procedimentale e impone un contraddittorio reale, non formale. Il Comune si è limitato a formule generiche, senza confrontarsi con le deduzioni dell’istante, che erano specifiche: contestavano l’inidoneità dell’area indicata, distante circa 970 metri, e l’impossibilità del co-siting sui siti esistenti.
Con il secondo motivo il Tribunale condivide la censura nei termini precisati: le norme regolamentari non impongono in via categorica l’uso dei siti comunali o del co-siting, che restano suggerimenti collaborativi da leggere secondo l’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, improntato ai principi di collaborazione e buona fede. Lo stesso Comune, del resto, ammetteva che l’area prescelta sarebbe stata utilizzabile previo assolvimento di oneri istruttori.
Il terzo motivo è fondato. Gli oneri documentali a carico dell’operatore sono limitati a quelli dell’Allegato 13 al D.Lgs. n. 259/2003: la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, Sez. VI, n. 15/2024 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 8500/2024) esclude che il Comune possa pretendere documenti ulteriori per le finalità semplificatorie del procedimento. La pretesa perizia asseverata non trova fondamento; l’obbligo di scelta condivisa dell’area, già censurato in sede cautelare (ordinanza Sez. I, n. 224/2023), rimette alla volontà discrezionale dell’amministrazione la scelta del sito ed è illegittimo aggravio; la dimostrazione della piena disponibilità dell’area non è richiesta in fase di istanza, potendo il Comune verificare solo i limiti privatistici senza un’approfondita disamina dei rapporti tra privati.
Il diniego è pertanto annullato. Il procedimento dovrà riavviarsi dalla fase successiva al preavviso di rigetto, che resta fermo, e concludersi con un nuovo provvedimento espresso, garantendo alla ricorrente un congruo termine per integrare l’istanza. Le spese sono compensate per ragioni equitative, salva la ripetizione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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