Ottemperanza al decreto equa riparazione e astreinte negata per abuso del processo (TAR Campania n. 426 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di condanna emesso ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato; esso costituisce pertanto titolo esperibile nel giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), c.p.a.. L’amministrazione debitrice non può sottrarsi all’ordine di pagamento invocando il difetto di esecutività, poiché su di essa incombe, a norma dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo. Gli interessi legali sulle spese processuali liquidate nel decreto non decorrono dalla data di deposito del titolo, se non ivi previsti, ma solo dal passaggio in giudicato, secondo la qualificazione dell’art. 112, comma 3, c.p.a.. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando il creditore ha frazionato la domanda di esecuzione del medesimo giudicato, risultando la pretesa manifestamente iniqua.
Il Fatto
Due avvocati, ricorrenti in proprio, chiedono l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto collegiale della Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, che ha revocato il precedente decreto monocratico e condannato il Ministero della Giustizia al pagamento, in loro favore quali distrattari delle spese di lite, di € 65,76 per spese vive ed € 702,00 per compensi, oltre accessori di legge. Domandano inoltre gli interessi legali dal decreto alla data di effettivo soddisfo, la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora, nonché, con memoria successiva, di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità aggravata.
Il Ministero si costituisce formalmente. Con memoria successiva rappresenta che il medesimo titolo esecutivo era già stato azionato con altro ricorso per ottemperanza, definito con sentenza di accoglimento di questo Tribunale, e invoca i principi sull’abuso del processo per ridurre le spese e limitare l’astreinte. L’Avvocatura dello Stato eccepisce in camera di consiglio l’inammissibilità per abuso del processo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Richiamando l’orientamento prevalente — Cons. Stato, Sez. IV, n. 5915 del 2010 — si afferma che il decreto di condanna reso ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria e valore di giudicato, sicché è esperibile l’ottemperanza. Nel caso concreto risultano osservati il dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, terzo comma, c.p.a. e il disposto dell’art. 114, secondo comma, c.p.a., risultando la definitività del decreto dal certificato di mancata proposizione del ricorso per cassazione.
Il Collegio verifica poi le condizioni dell’azione esecutiva contro la Pubblica Amministrazione: la notifica del titolo esecutivo alla sede reale e l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni ex art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. È decorso inutilmente anche il semestre dall’autodichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001, condizione per l’emissione dell’ordine di pagamento.
Nel merito, il ricorso è accolto perché l’amministrazione non ha dato prova dell’adempimento: l’onere della prova del fatto estintivo grava sul debitore ex art. 2697 c.c. Il Ministero è pertanto condannato a provvedere al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Quanto agli interessi legali, il Collegio opera una distinzione: non sono dovuti dalla data di deposito del decreto, poiché non previsti nel titolo esecutivo, ma possono essere riconosciuti dal passaggio in giudicato, qualificando la domanda ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.. Per il caso di inutile decorso del termine si nomina Commissario ad acta un dirigente della medesima amministrazione, da individuarsi a cura del Capo Dipartimento, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo e dei capi dipartimento; il compenso rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
È invece disattesa la domanda di astreinte: la condotta del creditore, che ha frazionato la domanda di esecuzione del medesimo giudicato — come eccepito dalla difesa erariale — rende la pretesa manifestamente iniqua e difettare i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Non sussistono neppure i presupposti della responsabilità aggravata ex artt. 26, comma 1, c.p.a. e 96, comma 3, c.p.c., peraltro domandata con memoria non notificata. Le spese sono integralmente compensate, essendo già stato proposto ricorso per ottemperanza per il medesimo titolo con liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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