Compatibilità paesaggistica e tolleranze edilizie: piani valutativi distinti (C.G.A.R.S. n. 343 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione di compatibilità paesaggistica ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004 è autonoma rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia delle tolleranze. Il rilascio dell’autorizzazione postuma ai sensi del comma 4, lett. a) della norma citata presuppone che i lavori non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi, né aumento di quelli legittimamente realizzati. La tolleranza del 3 per cento prevista dalla normativa regionale costituisce profilo inconferente rispetto alle competenze della Soprintendenza. Un aumento di volume, ancorché minimo, ostacola la sanatoria paesaggistica. Non sussiste contraddittorietà nel provvedimento che valuta separatamente opere abusive di diversa natura.
Il Fatto
L’appellante è proprietario di un fabbricato a due elevazioni in una frazione di Taormina, realizzato con concessione edilizia del 2006 e a lui volturato con atto di compravendita. Il Comune, accertate opere in difformità dal titolo, ne ordinava la demolizione. L’istante presentava quindi un progetto di accertamento di conformità ex art. 13 della legge n. 47/1985 e art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, rigettato dal Comune. Presentava poi un secondo progetto in sanatoria e lo trasmetteva alla Soprintendenza per il parere di compatibilità paesaggistica.
La Soprintendenza esprimeva preavviso di accoglimento, subordinato al pagamento dell’indennità pecuniaria, poi saldata. Con nota definitiva accertava la compatibilità delle opere, esprimendo parere favorevole ma imponendo la demolizione del tetto e il ripristino della quota originaria. Il Comune adottava quindi l’ordinanza dirigenziale sulla base di quel parere. Il TAR Catania annullava la sola ordinanza comunale, confermando la legittimità del parere. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il C.G.A.R.S. respinge l’appello, affidato a un unico motivo incentrato sulla pretesa contraddittorietà della nota della Soprintendenza. L’appellante sosteneva che, dopo aver riconosciuto la riconducibilità di alcune opere alla lett. a) del comma 4 dell’art. 167, l’Amministrazione non potesse poi negare la compatibilità dei restanti lavori, lamentando altresì l’esiguità dell’aumento di altezza, pari a cinque centimetri.
La Corte esclude anzitutto la dedotta contraddizione. Il contenuto della nota si spiega con la molteplicità delle opere abusive e con la differente natura delle stesse: il portico con copertura piana al primo piano è stato valutato diversamente dai lavori che hanno determinato la maggiore altezza del fabbricato, ritenuti non sussumibili nelle ipotesi di cui alle lett. a), b) e c) della disposizione.
Il passaggio centrale riguarda il rapporto tra tolleranze edilizie e tutela paesaggistica. Il Collegio ritiene che la tolleranza sul piano urbanistico-edilizio sia profilo del tutto inconferente rispetto alle competenze della Soprintendenza, richiamando il comma 4 dell’art. 167, secondo cui l’autorizzazione è possibile per i lavori che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Il superamento di tale soglia, per quanto contenuto, preclude la sanatoria postuma.
Il Collegio conferma inoltre il rilievo del primo giudice sull’onere della prova: dall’allegato documentale versato in atti dall’Amministrazione emerge un’area di sedime di mq. 108,88 che, in relazione alla maggiore altezza di cinque centimetri, genera comunque un aumento di volume superiore ai 5 mc. L’appellante non ha fornito elementi idonei a corroborare la propria tesi. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza appellata e compensazione delle spese per la particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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